BONUS PRIMA CASA E SEPARAZIONE

La Corte di Cassazione Civile, sez. tributaria, con la sentenza n. 8104 del 29 marzo 2017 ha stabilito che non si perde il bonus prima casa nel caso in cui l’immobile sia ceduto con un accordo di separazione

Le agevolazioni inerenti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale sull’immobile adibito a prima casa decadono se l’immobile viene venduto entro 5 anni dall’acquisto.  Ma cosa succede se l’immobile viene trasferito al coniuge sulla base di un accordo di separazione?

A tale quesito risponde la Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con la sentenza n. 8104 del 29/03/2017, con la quale riafferma il principio di diritto secondo cui la cessione dell’immobile da parte del coniuge nell’ambito della procedura di separazione non comporta decadenza della agevolazioni.

La vicenda:

La vicenda originava da un avviso di liquidazione, avente ad oggetto il recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali secondo il regime di tassazione ordinaria. L’Agenzia delle Entrate contestava la perdita dei benefici fiscali perché il contribuente aveva ceduto l’immobile prima dei 5 anni dall’acquisto, in esecuzione di un accordo inerente alla separazione dei coniugi.

Il trasferimento avente ad oggetto abitazioni non di lusso, ville o castelli, sconta una imposta di registro con aliquota agevolata del 2%. Ai fini dell’agevolazione l’acquirente deve dichiarare nell’atto:

  • Di volere stabilire la residenza nel comune dove l’immobile acquistato è ubicato ed entro 18 mesi di stabilirvi la propria residenza;
  • Di non essere titolare di altra casa di abitazione nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • Di non essere titolare su tutto il territorio di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dal medesimo soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

Se si trasferisce l’immobile prima dei 5 anni dalla data di acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nell’ordinaria misura, nonché una sanzione del 30% delle stesse imposte, come previsto dall’art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.p.pr. n. 131/1986.

V. anche

Il contribuente se acquista un altro immobile adibito a propria abitazione principale entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato in via agevolata, non perde i benefici prima casa.

La Corte di Cassazione stabilisce che nel caso di specie, non è predicabile un’ipotesi di forza maggiore, là dove la cessione sia posta in essere nell’ambito di un procedimento di separazione. L’accordo si fonda sulla volontà del coniuge cedente e non su un provvedimento giudiziale di omologazione, con la conseguenza che il fatto risulta primo dei principali caratteri della forza maggiore.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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