REATO PRESCRITTO: E LA PARTE CIVILE?

Reato estinto per prescrizione, la parte civile può far valere le proprie ragioni in sede di impugnazione?

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ordinanza n. 57456 del 2018

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 57456 del 2018 ha rinviato alle Sezioni Unite la seguente questione: la parte civile può impugnare la sentenza di secondo grado che conformemente a quanto statuito dal giudice di prime cure respinge il ricorso della stessa senza entrare nel merito dichiarando la prescrizione del reato?

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, appellata dalla parte civile, che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di sottrazione di alcune missive in quanto il reato era estinto per intervenuta prescrizione.

Avverso tale decisione la parte civile ha proposto ricorso per Cassazione, la quale ha dichiarato esservi un contrasto giurisprudenziale e che per tale motivo è necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite.

Infatti la giurisprudenza ha risposto in maniera divergente all’interrogativo circa la sussistenza dell’interesse della parte civile a proporre l’impugnazione della sentenza di proscioglimento dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione.

La domanda che ci si pone è: la parte civile può ricorrere in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado che ha respinto l’appello da essa proposto nei riguardi della sentenza di primo grado di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione?

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale alla parte civile è attribuita ex art. 576 c.p.p. la legittimazione a proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio. Tale orientamento quindi ritiene ammissibile l’appello proposto dalla parte civile nei confronti della sentenza di primo grado con cui viene dichiarata la prescrizione del reato, dovendo il giudice di seconde cure nel caso riconosca l’erroneità della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, entrare nel merito anche ai soli fini civilistici.

“il fatto che la parte civile abbia il diritto insindacabile ad impugnare la decisione di primo grado a sè sfavorevole anche quando la medesima è di non doversi procedere per estinzione del reato, ex art. 531 c.p.p., viene desunto dalla lettera dell’art. 576 c.p.p., che facoltizza la parte civile ad impugnare, senza limite alcuno,

“la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio”, tra cui si annovera la sentenza di dichiarazione di estinzione del reato ex art. 531, che, quindi, costituisce una species del genusdelle sentenze di proscioglimento”.

L’orientamento appena espresso porta a ritenere ammissibile anche il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del giudice di secondo grado che dichiara inammissibile o rigetta l’appello della parte civile.

Secondo un altro orientamento l’interesse della parte civile sarebbe apprezzabile solamente nel caso in cui la dichiarazione di estinzione del reato sia transitata attraverso un precedente accertamento di merito potenzialmente pregiudizievole delle ragioni della parte civile.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13941 del 2015 ha enunciato che:

“la parte civile costituita è legittimata a proporre impugnazione ai sensi dell’art. 576 c.p.p., avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell’imputato pronunciata ex art. 129, comma 2, in relazione a reato a quella data già prescritto, ma al solo scopo di rimuoverne l’efficacia di giudicato nell’azione di danno nei suoi confronti”.

Invece in base all’orientamento maggioritario non vi sarebbe alcun interesse in capo alla parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non pregiudicando tale statuizione le sue possibilità di tutela.

Tale orientamento prende spunto dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 35599 del 2012 secondo cui:

“la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica”.

Detto ciò, non essendovi un orientamento prevalente, la decisione del caso di specie deve essere rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così da far luce su quale criterio applicare.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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