REATI TRIBUTARI: SUL SEQUESTRO PREVENTIVO DEI BENI

In tema di reati tributari, non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di relativo provvedimento di “sgravio” da parte dell’Amministrazione finanziaria

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 355 del 2019

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 355 del 2019 ha stabilito che il sequestro preventivo per equivalente disposto sui beni dell’indagato, deve essere revocato nel caso in cui la Commissione tributaria abbia annullato la pretesa dell’erario con conseguente provvedimento di sgravio da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Tale disposto si applica anche se la sentenza non è ancora definitiva.

Nel caso di specie, il Tribunale in accoglimento del riesame aveva revocato l’ordinanza impugnata disponendo la restituzione delle somme e dei beni all’indagato ex art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000.

L’articolo in questione disciplina l’omesso versamento e prevede quanto segue:

“1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

L’uomo prima in qualità di legale rappresentante e poi di amministratore di fatto di una società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, aveva omesso di presentare la dichiarazione IVA.

La Guardia di Finanza non avendo rinvenuto conti correnti o beni intestati alla società, aveva proceduto al sequestro nei confronti dell’indagato delle somme di denaro rinvenute sui due conti correnti e di due beni immobili, un appartamento ed un’autorimessa.

I giudici avevano rilevato che, impregiudicata ogni questione di merito attinente alla sussistenza dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 e art. 10, ed alla loro riferibilità all’indagato, doveva essere disposto il dissequestro dei beni in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato lo sgravio totale della cartella di pagamento relativa all’avviso di accertamento per l’anno d’imposta in questione.

Secondo il PM l’annullamento della cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate non andava ad incidere in alcun modo sul profitto confiscale in quanto non poteva applicarsi retroattivamente l’art. 2945, secondo comma del codice civile, alle società estinte in data anteriore all’entrata in vigore della novelladel D.Lgs. n. 175 del 2014.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione hanno dichiarato infondato il ricorso, ritenendo di dover dar seguito al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui:

“in tema di reati tributari, non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di relativo provvedimento di “sgravio” da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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