“QUOTA 100”: CHE COS’È E QUALI SONO I REQUISITI

Requisiti per accedere alla “Quota 100

Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 recante

“disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio scorso, sono state apportate delle modifiche in tema di accesso al trattamento pensionistico.

Nello specifico, il capo II del decreto legge sopra menzionato disciplina il trattamento di pensione anticipata c.d. “quota 100” disponendo all’articolo 14 che a far data dal 2019 fino al 2021, gli iscritti all’INSP o alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 dell’8 agosto 1995, potranno, al raggiungimento dell’età anagrafica di 62 anni e con un’anzianità contributiva minima di 38 anni, conseguire il diritto alla pensione anticipata.

Ma vediamo più nello specifico quali sono le ulteriori prescrizioni necessarie per accedervi.

Coloro che entro il 31 dicembre 2018 avranno maturato i requisiti anzidetti avranno diritto ad accedere al trattamento pensionistico in questione a partire dal 1 aprile 2019. Invece coloro i quali abbiano maturato i requisiti richiesti dopo il 31 dicembre 2018 avranno diritto al trattamento pensionistico dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.

Per ottenere il diritto alla pensione in oggetto, i soggetti titolari di uno o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di un trattamento pensionistico possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, come disciplinato dall’articolo 1, commi 243, 245 e 246 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012.

La c.d. “quota 100non è cumulabile, a partire dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di euro 5.000 lordi annui.

Il sesto comma dell’art. 14 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede che data la specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e considerata l’esigenza di garantire la continuità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 solamente nel caso in cui questi soddisfino i seguenti requisiti:

1) Coloro che hanno maturato entro la data di entrata in vigore del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 i requisiti previsti dal primo comma dell’art. 14, conseguono il diritto a richiedere la pensione “quota 100” a partire dal 1°agosto 2019;
2) Coloro che invece maturano i requisiti richiesti dall’art. 14 a partire dal giorno seguente la data di entrata in vigore del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 conseguiranno il diritto al trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti, ed in ogni caso non prima del 1°agosto 2019;
3) La domanda per il collocamento a riposo deve essere presentata unicamente all’amministrazione di appartenenza con un preavviso minimo di almeno 6 mesi;
4) Da ultimo per quanto concerne la pensione c.d. “quota 100” non trova applicazione l’articolo 2, comma 5 del d.l. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 125 del 30 ottobre 2013.

Il comma sette dell’art. 14 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede che:

“7.Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico”.

Quali sono i soggetti esclusi?

Sono esclusi dalla quota 100, come previsto dal comma 10 dell’art. 14 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 gli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze dell’ordine e VVFF, in quanto a tali soggetti continueranno ad applicarsi le disposizioni più favorevoli previste dal D.Lgs. n. 165 del 1997.

Come si presenta la domanda per ottenere la pensione “quota 100”?

Come si evince dal sito dell’INPS in una delle circolari dedicate, le domande per accedere al trattamento pensionistico in questione possono essere presentate:

1) Attraverso il portale dedicato sul sito www.inps.it usando le proprie credenziali di accesso, quindi il PIN rilasciato dall’istituto, lo SPID o la Carta nazionale dei servizi;
2) Tramite i Patronati o altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS;
3) Utilizzando i servizi di Contact center.

Avv. Tania Busetto


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