QUANDO UNO DEI DUE GENITORI SI TRASFERISCE ALL’ESTERO CON IL FIGLIO
IL GENITORE PUÒ TRASFERIRSI ALL’ESTERO CON IL FIGLIO MINORE PURCHÉ VENGA GARANTITA AL BIGENITORIALITA’
Nella gestione dei figli minori, la Magistratura deve sempre decidere nel precipuo interesse dei figli e tutelare il loro diritto ad avere un rapporto sano e consolidato con entrambi i genitori.
Recentemente è stato qualificato con il termine “bigenitorialità” il principio per cui il figlio ha il diritto a mantenere un rapporto stabile sia con la mamma che con il papà, anche se gli stessi sono separati o divorziati.
Il legislatore ha adottato tutte le cautele per difendere la bigenitorialità, sul presupposto che il rapporto madre-figlio e padre-figlio, non deve essere inficiato né condizionato dalle scelte dei genitori.
Il diritto del bambino deriva sia a livello costituzionale (artt. 7, 155, 279, 330, 333, 30 Cost.) che civilistico. L’art. 147 c.c., elenca i doveri dei genitori verso i figli, che consistono nell’obbligo di mantenimento, istruzione e educazione assistenza morale.
Da ciò deriva di contro il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito dai genitori, nel rispetto delle proprie capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Il diritto in esame può essere messo a dura prova quando i genitori decidono di separarsi e può essere ancor più pregiudicato, se il genitore cui il figlio è stato affidato in prevalenza, decide di trasferirsi, tanto più se all’estero.
Di tale problematica, si è occupata la recente ordinanza della Cassazione civile – sez. I, del 10.08.2022, n. 24651, che ha specificato la necessaria indagine, da parte del Giudice di merito, circa gli effetti sulla bigenitorialità, del trasferimento del minore all’estero.
Gli ermellini, nella pronuncia in commento, cassavano con rinvio alla Corte d’Appello la decisione di primo e secondo grado, che consentiva alla madre ricorrente di trasferirsi con la figlia minore all’estero.
In particolare accadeva che, se in un primo momento le parti si erano accordate sull’affido e la disciplina dei rapporti genitoriali relativi alla figlia minore, per cui la stessa veniva collocata presso la madre con una libera ed ampia calendarizzazione degli incontri con il padre, pochi mesi dopo l’omologazione dell’accordo da parte del Tribunale, la madre della piccola adiva la Magistratura, affinché venisse autorizzato il trasferimento della minore all’estero, unitamente alla stessa per sue sopravvenute esigenze di lavoro.
Nonostante la ferma opposizione del padre, il Tribunale di primo grado accoglieva le richieste della madre, anche autorizzandola ad adottare autonomamente decisioni per la crescita della figlia.
La pronuncia veniva confermata in grado di appello, seppur con motivazioni diverse dal Giudice di primo grado.
La Corte di seconda istanza infatti riteneva che la decisione della madre di tornare nella propria madre patria
“rientrava nell’esercizio di tali diritti ed evidenziava che la minore già conosceva il luogo della nuova residenza e la madre poteva far affidamento su una rete familiare e relazionale in grado di supportarla negli aspetti pratici.”
A sostegno delle proprie ragioni, i Giudici di secondo grado, sottolineavano che i genitori avevano manifestato una diversa disponibilità a seguire un percorso socio-psicologico a sostegno della capacità genitoriale, essendo stata la sola madre ad essersi utilmente impegnata in tal senso e rimproveravano anche al padre alcune condotte poste in essere a danno della ex compagna perché
“rivelatrici della sua scarsa attenzione verso il preminente interesse della figlia.”
Giunto il procedimento in ultimo grado, veniva sottoposto all’attenzione dei Giudici di Piazza Cavour i quali, attraverso la pronuncia in esame, hanno deciso che
“Il trasferimento del minore all’estero non può essere deciso ed attuato unilateralmente dal genitore collocatario senza l’autorizzazione dell’altro (art. 316 c.c.). Ove tale autorizzazione manchi provvede il giudice decidendo in funzione esclusiva del preminente interesse del minore, alla luce del suo diritto alla bigenitorialità che, nel conflitto genitoriale, costituisce il fondamento del regime giuridico dell’affidamento condiviso.”
Il Consesso giudicante evidenziava che il trasferimento del minore all’estero può costituire un impedimento all’esercizio della bigenitorialità e che
“l’accordo sul regime di collocazione del minore presso uno dei genitori non determina alcuna rinuncia all’esercizio effettivo della bigenitorialità ed è condizionato dal luogo di residenza del minore.” e quindi, nessun accordo può contenere in re ipsa alcuna autorizzazione anche implicita al trasferimento all’estero.
Per concedere il trasferimento invero, come specificato dalla Cassazione, bisogna indagare il reale interesse del minore, indipendentemente dagli accordi dei genitori e dunque deve essere svolta una approfondita e specifica attività istruttoria per valutare l’eventuale lesione dei diritti dello stesso.