QUANDO PUÒ ESSERE INSTALLATO L’AUTOVELOX FISSO

Autovelox fisso solo se la strada ha determinate caratteriste

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 16622 del 2019

Il Tribunale, in qualità di giudice del riesame, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il verbale cdi accertamento con cui la Polizia municipale gli aveva contestato la violazione dell’art. 142 c.d.s. comma 8, per aver circolato con il proprio mezzo oltre i 50 km/h rispetto al limite previsto.

A fondamento della decisione il Tribunale riteneva che la qualificazione del viale in cui era posizionato l’autovelox doveva qualificarsi come strada di scorrimento e pertanto avendone le caratteristiche strutturali, il posizionamento del rilevatore di velocità era legittimo.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso non ritenendo che il viale in questione fosse in possesso delle caratteristiche indispensabili per qualificarlo come “strada urbana di scorrimento”.

La Corte di Cassazione, con due sentenze recenti, la n. 4451/2019 e la n. 4090/2019 ha osservato che:

“l’utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti accertatori di polizia, mentre le posizioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solo sulle strade urbane a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto”.

Il Codice della Strada è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita solamente nel caso in cui la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendano pericoloso ordinare l’arresto del mezzo ed effettuare la contestazione immediata.

In base al terzo comma dell’art. 2 del C.d.s. la strada “urbana di scorrimento” deve avere le seguenti caratteristiche minime:

“strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.

La normativa integrativa di riferimento dispone inoltre che mentre nelle autostrade e strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, nel caso delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del Prefetto.

In ogni caso è necessario che l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” deve interessare tutta la strada nella sua interezza e non solamente il tratto di essa in prossimità dell’apparecchio fisso di rilevazione automatica della velocità.

Pertanto

“ai fini della verifica della legittimità del rilevamento a mezzo di dispositivi elettronici, occorre procedere alla valutazione delle caratteristiche strutturali complessive della strada lungo la quale il rilevamento sia stato autorizzato dal Prefetto, non già quelle di uno o più tratti della strada stessa, e ciò alla stregua di quella che la ratio fondante la previsione di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4”.

Si deve affermare il seguente principio di diritto:

“il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S. 1992, commi 2 e 3, e non altre, dovendo perciò, considerarsi illegittimo – e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, in base alla definizione recata dal citato art. 2 C.d.S., comma 2, lett. D)”.

Dott.ssa Benedetta Cacace