Problematiche connesse alla detenzione delle armi da fuoco

La Corte di Cassazione penale, SS.UU., con la sentenza n. 41588 del 12 settembre 2017 ha stabilito che la detenzione illegale di armi da fuoco assorbe quella in luogo pubblico

La Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, con la sentenza del 12 settembre 2017, n. 41588 ha dovuto risolvere la seguente questione: il delitto di porto illegale in luogo pubblico di arma da sparo comune e il delitto di porto in luogo pubblico di arma clandestina sono tra di loro in concorso formale, o il secondo assorbe per specialità il primo?

La giurisprudenza di legittimità tende ad escludere l’assorbimento dei reati di detenzione e di porto illegale di un’arma comune da sparo, rispettivamente in quelli di detenzione e porto di arma clandestina, sostenendo che dette fattispecie concorrano in quanto tutelano beni giuridici differenti.

La l. n. 497 del 1974 pone l’autorità in grado di conoscere tempestivamente l’esistenza delle armi e dei luoghi ove esse si trovano e chi le possiede; invece la l. n. 110 del 1975, all’articolo 23 esclude la presenza nel territorio dello Stato, di armi prive di segni o di contrassegni identificativi, al fine di tutelare l’interesse della pubblica amministrazione.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, si deve escludere il concorso formare tra i reati di detenzione di porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di arma comune da sparo ex artt. 2, 4 e 7 della l. n. 895 del 1967, e quelli di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico della stessa arma clandestina, ex art. 23, commi, 1, 3 e 4 della l. n. 110 del 1975.

“L’identità della condotta materiale, sul piano storico-naturalistico, effetto delle richiamate norme incriminatrici, induce infatti a rilevare che il dato della clandestinità dell’arma integra un elemento specializzante per aggiunta unilaterale”.

Quindi, in base al principio di specialità, ex art. 15 codice penale, nell’ipotesi di detenzione e di porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un’arma comune da sparo clandestina devono applicarsi le fattispecie specifiche di cui alla l. n. 110 del 1975, articolo 23, commi 1,3 e 4, dedicate alla detenzione e al porto di armi clandestine e non le previsioni generiche sulla detenzione e sul porto illegale delle armi comuni da sparo ex artt. 2,4, e 7 l. n. 895/1967.

Dott.ssa Benedetta Cacace