PRANZO ALLA MENSA DELLA SCUOLA: È AMMISSIBILE IL PRANZO DOMESTICO?


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Tempo prolungato a scuola: gli alunni possono consumare il pranzo portato da casa?

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 20504 del 2019

La delicata questione posta all’attenzione con la sentenza in commento concerne la possibilità o meno dei genitori degli alunni di poter scegliere se far consumare ai propri figli il pasto domestico o quello della mansa scolastica.

Nel caso di specie alcuni genitori di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado avevano convenuto in giudizio il Comune ed il MIUR per far accertare il loro diritto di scelta tra la refezione scolastica ed il pasto domestico, ed in particolare, di consumarlo all’interno del locali mensa nell’orario della refezione.

Il Tribunale aveva rigettato le domande attoree, rilevando l’insussistenza di un diritto soggettivo come quello azionato, non essendo configurabile né un diritto alla prestazione del servizio mensa con modalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente ovvero di un servizio alternativo per coloro che intendono consumare il pasto portato da casa, né un diritto alla stessa istituzione del servizio mensa, essendo le famiglie libere di scegliere per il c.d. “tempo breve” o per il c.d. “tempo pieno” che prevede il servizio mensa ed essendo libere di scegliere se prelevare i figli per l’orario del pranzo e di riaccompagnarli in seguito per le attività pomeridiane non si viene a configurare alcuna discriminazione con gli altri alunni.

La Corte d’Appello invece aveva parzialmente accolto il gravame dei ricorrenti, accertando il diritto dei genitori di scegliere tra la refezione scolastica ed il pasto domestico da consumare a scuola durante l’orario destinato alla refezione. Tuttavia i giudizi si sono astenuti dal dettare

“le modalità pratiche per dare concreta attuazione alla sentenza, non ritenendo possibile consentire indiscriminatamente agli alunni di consumare il pasto domestico presso la mensa scolastica, in quanto tale situazione implicherebbe l’adozione di una serie di misure organizzative, anche in funzione degli aspetti igienico/sanitari, in relazione alla specifica situazione logistica dei singoli istituti interessati”.

I genitori degli alunni, nel ricorrere in Cassazione ritengono che se, come enunciato nella sentenza impugnata, l’istruzione pubblica inferiore è obbligatoria e gratuita e comprende il diritto di fruire delle attività scolastiche che si svolgono nel pomeriggio, nel caso in cui sia attività il c.d. tempo prolungato, e se il c.d. tempo mensa rappresenta un momento importante di condivisione e socializzazione che rientra nell’orario scolastico come definito dalla legge, allora si deve riconoscere anche diritto degli alunni a portarsi il cibo da casa e a consumarlo a scuola.

Le Sezioni Unite sono state investite dalla seguente questione: se sia configurabile un diritto soggettivo dei genitori degli alunni di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa e di consumarlo nei locali della scuola e comunque all’interno dell’orario destinato alla refezione scolastica.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, il “tempo mensa” è compreso nel “tempo scuola”, come risulta da diversi indici normativi, tra cui l’art. 6 del d.lgs. n. 63 del 2017, l’art. 130, comma 2, d.lgs. n. 297 del 1994, l’art. 5 del d.p.r. n. 89 del 2009 e il decreto interministeriale n. 55 del 6 luglio 2010.

Tuttavia, se il servizio mensa è ricompreso nel “tempo scuola” lo è in quanto esso condivide le finalità educative proprie del progetto formativo scolastico di cui è parte.

A tale finalità educativa concorre quella di socializzazione che è tipica della consumazione del pasto insieme, in comunità. Incoerente rispetto a tali finalità è l’invocazione di un diritto soggettivo perfetto o incondizionato all’autorefezione individuale, inteso come inerente al diritto costituzionale all’istruzione, che si assume compromesso se gli alunni che optano per il “tempo pieno” fosse impedito di pranzare a scuola con cibi propri.

Tuttavia si può obiettare che il pasto non è un momento di incontro occasionale, ma di socializzazione e condivisione, e per tale motivo il tempo mensa rientra nel tempo scuola.

I giudici sottolineano come l’affermazione di un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezaione, durante l’orario della mensa, non trova alcuna conferma sul piano normativo, nemmeno sotto il profilo della violazione del principio di gratuità dell’istruzione ex art. 34 Cost., sul presupposto che gli alunni che intendono aderire alle attività formative pomeridiane sarebbero costretti a sostenere la contribuzione prevista per il servizio di mensa.

Si deve fare una premessa, cioè che in base agli artt. 3 e 6 del d.lgs. n. 63 del 2017 il servizio di mensa è erogato

“senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati e in forma gratuita ovvero con la contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, previa individuazione delle fasce di reddito sino al limite della gratuità in taluni casi”.

Il principio della gratuità dell’istruzione non implica necessariamente che si debba assicurare la completa gratuità di tutte le prestazioni connesse al diritto allo studio.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“La connessione tra l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione va intesa con razionale valutazione dei due termini del binomio, che esclude ogni subordinazione del principio di obbligatorietà ad un concetto soverchiamente estensivo della gratuità”.

Le Sezioni Unite hanno dunque statuito che

“il diritto soggettivo perfetto che si chiede di accertare in via generalizzata e incondizionata, di consentire agli alunni che intendono partecipare alle attività formative pomeridiane di pranzare con cibo proprio nei locali scolastici, implica l’esercizio di un potere delle famiglie che è privo di base normativa, il cui effetto sarebbe di imporre alle istituzioni scolastiche un obbligo conformativo del servizio pubblico di mensa di immediata attuazione”.

Inoltre si deve osservare come il livello di attenzione dovuto dagli insegnanti nei confronti di quegli alunni che usufruiscono della mensa è diverso da quello che sarebbe richiesto in presenza di alunni ammessi al pasto domestico.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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