POLIZZE ASSICURATIVE E SUCCESSIONI

Polizze assicurative e successioni: ibeneficiari designati in caso di morte e l’acquisto del diritto iure proprio

Le polizze assicurative non vengono ricomprese nell’asse ereditario; ciò è quanto si evince dall’art. 1920 c.c. che, nel disciplinare l’assicurazione a favore di un terzo, dispone che, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

L’indicazione del beneficiario, che è valida anche se questo è determinato solo genericamente e può essere fatta nel contratto di assicurazione, con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento, è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, con la conseguenza che il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione.

Il diritto al pagamento dell’indennità si acquista iure proprio e non a titolo di legato o di quota ereditaria.

V. anche

Nel caso in nella polizza sia stati designati quali beneficiari in caso di morte gli eredi legittimi dell’assicurato, questi rimarranno identificabili alla data del decesso, anche in presenza di un testamento che attribuisca agli eredi testamentari il patrimonio relativo all’asse ereditario.

Nel in cui, invece, siano designati quali beneficiari in caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, per il fatto che gli eredi testamentari vengono chiamati in causa, il testamento attribuisce il beneficio anche se non vi è un riferimento alla polizza.

Se sono designate una o più persone specifiche, sussiste la facoltà ex art. 1921 c.c., di revocare tale designazione, nominando un nuovo beneficiario, purché nel testamento il contraente faccia riferimento alla somma assicurata o alla polizza.

L’obbligazione di pagamento che grava sull’assicuratore nasce dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario. Il beneficiario è tale in virtù dell’accordo stipulato con l’assicuratore al momento della sottoscrizione della polizza e non sulla base della partecipazione all’asse ereditario.

La somma corrisposta in seguito alla morte dell’assicurato non cade in successione, e non è soggetta ad imposta di successione e non si computa nemmeno per formare la quota per gli eredi e per calcolare se vi sia lesione di legittima.

Come disposto dalla Corte di Cassazione con la sent. n. 26606 del 2016:

“Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua font nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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