PATENTE TRA CASI DI SOSPENSIONE E REVOCA
Sulla sospensione e sulla revoca della patente di guida
La prima domanda che ci poniamo è se siano validi o meno i risultati ottenuti tramite l’alcol-blow, in mancanza del previo avviso circa il diritto all’assistenza di un legale.
Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 47761 del 2018
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è stata chiamata a dirimere una controversia riguardante la validità o meno dei risultati ottenuti tramite l’alcol-blow, in mancanza del previo avviso circa il diritto all’assistenza di un legale.
Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva confermato quanto disposto dal Tribunale di primo grado, e ritenuto l’imputato responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, ex art. 186, secondo comma, lett. c) del d.lgs. n. 285 del 1992, con l’aggravante dell’ora notturna.
L’imputato era ricorso in Cassazione, sostenendo l’inutilizzabilità dei risultati ottenuti tramite l’alcooltest per mancanza del previo avviso circa il diritto all’assistenza difensiva, avviso che derivava dall’aver segnato con una crocetta la casellina “NO” su di un verbale precompilato, oltretutto redatto successivamente al controllo sulla presenza di alcool nell’organismo.
Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione ritengono infondato il ricorso in quanto, in merito agli accertamenti non invasivi con l’apparecchiatura detta alcol-blow, non è necessario il previo avvertimento, come confermato dalla sentenza n. 5396 delle Sezioni Unite, secondo le quali:
“In tema di disciplina della circolazione stradale, la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall’art. 186, comma terzo, cod. strada, in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’art. 354 c.p.p.”.
Per tali motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dall’imputato, ritenendo che l’accertamento tramite alcol-blowe seguito dalle forze dell’ordine sia valido ed efficace, non essendo necessario che la polizia giudiziaria dia avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti.
Ed invece se si viene sorpresi a condurre una bicicletta in stato di ebbrezza e’ possibile che ci venga ritirata la patente?
A questo riguardi è intervenuta la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 54032 del 2018.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva adito la Cassazione in quanto il Tribunale gli aveva applicato la pena di giustizia per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) e 2-bis cod. della strada, con sospensione della patente di guida per la durata di un anno per aver circolato a bordo di una bicicletta in stato di ebbrezza.
L’uomo lamentava violazione ed erronea applicazione d legge in relazione all’art. 186 c.d.s., avendo il Tribunale disposto l’applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida, nonostante il fatto fosse stato commesso alla guida di un mezzo che non necessita il rilascio di alcuna abilitazione alla guida.
Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso, premettendo che il reato di guida in stato di ebrezza può essere commesso anche mediante al conduzione di una bicicletta, in relazione della concreta idoneità del veicolo ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.
Tuttavia secondo consolidato orientamento giurisprudenziale:
“La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede”.
Quindi, nel caso in oggetto, avendo il ricorrente condotto un mezzo per il quale non è previsto alcun titolo abilitativo, il Giudice ha erroneamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
E se invece veniamo sorpresi a condurre il nostro veicolo dopo che ci hanno sospeso la patente?Patente revocata se si guida durante la sua sospensione
Gli Ermellini sono intervenuti nella questione con la sentenza n. 19899 del 2018.
In base all’art. 218, sesto comma, del codice della strada:
“Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.006 a euro 8.025. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo”.
Nel caso di specie, un uomo, era stato sorpreso dagli agenti di polizia alla guida del proprio veicolo nonostante gli fosse stata sospesa la patente per guida in stato di ebrezza.
Con la sentenza in commento gli Ermellini hanno chiarito che la sanzione della revoca della patente si applica nel caso in cui il soggetto circoli abusivamente durante il periodo di ritiro della stessa preordinato all’irrogazione della sua sospensione, della quale ne anticipa l’efficacia, oltre ovviamente, quando la circolazione abusiva sia posta in essere in un momento successivo verifichi all’adozione formale del provvedimento di sospensione della patente.
I giudici di piazza Cavour con la sentenza in commento hanno espresso il seguente principio di diritto:
“La guida successiva al materiale ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, ancorché precedente l’adozione formale del provvedimento di sospensione da parte dell’autorità amministrativa al quale è funzionalmente ed inscindibilmente collegato, configura la violazione di cui all’art. 218, comma 6, e non quella di cui all’art. 128 C.d.S.”
Quanto disposto dall’art. 128 C.d.S., non ha natura sanzionatoria, visto che il procedimento in esame è preordinato, ad evitare che la guida di veicoli possa essere consentita a soggetti incapaci e non presuppone l’accertamento di una violazione delle norme sulla circolazione o di carattere penale o civile, ma si fonda su un qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla guida.