PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: DAL 1° MARZO 2018 BLOCCO A 5 MILA EURO

La legge di bilancio 2018 ha modificato la disciplina riguardante i blocchi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione ai privati e alle aziende

A partire dal primo marzo di quest’anno scenderà a 5 mila euro, rispetto ai 10 mila previsti in precedenza, la soglia per far scendere i controlli idonei a determinare il blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Ciò è l’effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) contenute nei commi 986 e 989.

Cartelle non pagate: che cos’è il blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione?

Ogni volta che la Pubblica Amministrazione è debitrice di un privato cittadino o di un’azienda, dovendo quindi effettuare nei suoi riguardi un pagamento, sarà tenuta preventivamente ad interrogare l’agente di riscossione per controllare se il creditore in questione non sia a sua volta in debito con il fisco per l’ammontare del medesimo importo e dunque abbia una o più cartelle di pagamento o avvisi di presa in carico insoluti.

Questa procedura riguarda tutti i pagamenti dovuti dalle società a prevalente partecipazione pubblica e dalle amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ossia a tutte le amministrazioni dello Stato, compresi anche gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

A stabilire ciò è l’articolo 48-bis, primo comma, del d.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973 che a sua volta precisa anche quale è il limite di importo di pagamento oltre il quale scattano i controlli che possono potare al blocco dei pagamenti. L’articolo in esame dispone quanto segue:

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto.

2.Con regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito”.

Il nuovo articolo 48-bis evidenzia che le amministrazioni, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, dovranno controllare, anche telematicamente, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo.

In caso affermativo, le amministrazioni non procedono al pagamento e segnalano tale circostanza all’Agente della Riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Pertanto, i controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate sui pagamenti dovuti dalla P.A., volti a contrastare il rischio di indebite compensazioni, scatteranno nelle ipotesi che presentano profili di rischio.

L’ente di riscossione dovrà fornire una risposta alla richiesta della Pubblica Amministrazione entro 5 giorni. In caso di mancata risposta, il soggetto pubblico procederà al pagamento.

Se invece l’Agente della Riscossione comunichi che risulta un inadempimento, indicherà l’ammontare del debito, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi dovuti.

Il soggetto pubblico non pagherà le somme dovute al beneficiario, fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato per un periodo di 60 giorni successivi a quello della comunicazione.

In tale periodo il Fisco provvederà alla riscossione attraverso la notifica di un atto di pignoramento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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