OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE E REGIME DI SOLIDARIETA’
La Corte di Cassazione Civile, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 15787 del 23 giugno 2017 ha delineato i limiti soggettivi del giudicato
Una delle questioni più dibattute in ambito di solidarietà tributaria riguarda l’applicabilità della normativa civilistica ex art. 1292 e ss. c.c. stante il difetto di una disciplina ad hoc per il settore tributario.
Originariamente si riteneva operante per le obbligazioni tributarie un regime di c.d. solidarietà formale o supersolidarietà, in virtù del quale era riconosciuta efficacia nei confronti di tutti i coobligati agli atti inerenti la gestione e l’attuazione dell’obbligazione tributaria, ancorché questi fossero stati posti in essere da o nei confronti di uno solo di detti coobligati.
Con riguardo al tema degli effetti soggettivi del giudicato era stata teorizzata, in ragione della ritenuta unicità dell’obbligazione tributaria, la c.d. solidarietà processuale tributaria. Si riconosceva ad ogni coobligato la rappresentanza ex lege anche degli altri coobligati, con la conseguente estensibilità a tutti i coobligati degli effetti dei comportamenti, sia successivi che omissivi, riferibili direttamente ad uno o ad alcuni soltanto di essi.
Sostanzialmente, l’atto di imposizione costitutivo dell’obbligazione d’imposta, divenuto definitivo nei confronti di uno dei condebitori, produceva i propri effetti anche nei confronti degli altri condebitori, anche se questi non avessero partecipato alla formazione dell’atto in questione.
Tale istituto è stato osteggiato apertamente dalla dottrina, che non ravvisava nella solidarietà tributaria aspetti caratterizzanti tali da renderlo un istituto sui generis rispetto alla solidarietà in diritto comune.
Altresì è stato sollecitato, attesa l’evidente violazione dei principi sanciti a livello di Carta fondamentale degli articoli 24 e 113, l’intervento della Corte Costituzionale, che con le sent. n. 48 del 6/05/1968 e n. 119 del 28/12/1989 ha prodotto una svolta radicale nella configurazione degli effetti soggettivi del giudicato.
Con la prima delle sentenze sopra indicate, il Giudice ha condannato:
“un sistema che toglie ad alcuni condebitori di un tributo ogni possibilità di difesa autonoma del proprio interesse perché fa espandere fino a loro gli effetti del giudicato ottenuto nei confronti di altro coobligato”.
In base a giurisprudenza consolidata, anteriore all’anno 1968, le norme riguardanti la solidarietà di diritto comune non sarebbero state applicabili alla solidarietà tributaria, in quanto retta da principi suoi propri, riconducibili nel concetto della mutata rappresentanza tra tutti i coobligati passivi.
Invece, l’intervento della Corte Costituzionale ha prodotto una sostanziale parificazione dell’obbligazione solidale tributaria a quella civile, con conseguente applicazione della responsabilità civilista.
Da un punto di vista processuale, per il caso di partecipazione di una pluralità di soggetti ad un solo fatto generatore d’imposta, si trattava di stabilire quale effetti avrebbe prodotto il giudicato favorevole ottenuto da uno dei condebitori nei confronti del condebitore rimasto inerte.
In base alla soluzione prospettata dal Giudice di Cassazione, il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa impediscono di opporre il giudicato al soggetto che non abbia partecipato al processo o non sia stato messo in grado di esserne parte.
Questa soluzione tuttavia non è stata, in un primo momento accolta dai giudici, i quali hanno statuito che l’accertamento:
“Essendo elemento costitutivo della fattispecie legale che da origine al debito d’imposta deve essere notificato a tutti i contribuenti tenuti al pagamento dell’imposta stessa, perché la provocatio ad opponendum rappresenta il mezzo affinché l’avviso di accertamento acquisti, con la definitività, l’efficacia sostanziale che gli è propria”.