NONNI ED I LORO NUOVI COMPAGNI DI VITA: SUL DIRITTO DI VISITA DEI NIPOTI

La compagna del nonno ha diritto di vedere le nipoti acquisite?

Corte di Cassazione, prima sezione civile, ordinanza n. 19780 del 2018

L’art. 317bis c.c. riguardante il rapporto con gli ascendenti dispone che:

“Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma”.

Nel caso al vaglio della Corte di Cassazione, una nonna acquisita, la nuova compagnia del nonno di due gemelline, voleva esercitare ex art. 317 bis c.c. il suo diritto ad avere un rapporto stabile con le nipoti.

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Gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto:

“Alla luce dei principi desumibili dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, dall’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317 bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile”.

La Corte d’Appello, interpretando in maniera letterale l’art. 317bis c.c., aveva escluso che la seconda moglie del nonno, non essendo appunto legata alle gemelle da un rapporto di parentela, fosse titolare del diritto ad avere un rapporto stabile con queste.

Tuttavia questo assunto non deve essere condiviso, dovendo la norma sopra richiamata essere interpretata sistematicamente, alla luce sia degli artt. 2 e 30 Cost., sia dell’art. 24 della Carta di Nizza che dell’art. 8 della CEDU, che formano il nuovo quadro di riferimento dal quale non si può prescindere nell’interpretazione della legge nazionale.

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Il legislatore dell’Unione europea ha stabilito che non vi deve essere alcuna restrizione sul numero di persone possibili titolari della responsabilità genitoriale o di un diritto di visita, sempre che sia importante che il minore intrattenga relazioni con tali soggetti, in quanto deve sempre privilegiarsi il superiore interesse del minore.

Il concetto di famiglia, disposto dall’art. 8 della Convenzione riguarda sia i rapporti basati sul matrimonio che i legami de facto.

Per le ragioni sopra espresse deve ritenersi che la seconda moglie del nonno o la sua nuova compagnia rientri nel concetto di famiglia e per tale motivo abbia il diritto ex art. 317bis c.c. ad esercitare il diritto a mantenere un rapporto stabile con le nipoti acquisite.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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