NON MI HANNO NOTIFICATO LA MULTA MA SOLO LA CARTELLA

La Corte di Cassazione Civile, SS.UU., con la sentenza n. 22080 del 22 settembre 2017 ha stabilito che se una multa non viene notificata, il ricorso contro la cartella deve essere presentato entro 30 giorni

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 settembre 2017, n. 22080 hanno enunciato il seguente principio:

“L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione all’esecuzione ex art. 615 codice di procedura civile, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.

Detto principio è stato emesso dalla Corte, a seguito di un ricorso formulato da un automobilista, soccombente nei primi due gradi di giudizio.

Contro le multe emesse per violazione del codice della strada e non notificate, il cittadino che riceve la cartella di pagamento, deve proporre ricorso entro il termine di 30 giorni; tale azione non riveste propriamente natura recuperatoria, in quanto il ricorrente non riacquista tutte le difese che avrebbe potuto esercitare se avesse ricevuto la notifica della multa.

Se l’ente non fornisce la prova di aver eseguito in maniera valida e tempestiva la notifica del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Ma a ciò non consegue alcuna privazione di tutela avverso l’ente, ma l’esercizio della medesima nel termine di decadenza pari a quello del quale si sarebbe potuto avvalere, nel caso in cui, subendo la notificazione, avesse inteso confutare la conformità a diritto dell’irrogazione della sanzione.

I giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che il verbale di una sanzione stradale è un titolo esecutivo peculiare; ciò permette all’ente che emana la sanzione di principiare la riscossione coattiva iscrivendo a ruolo esattoriale gli importi corrispondenti alla sanzione amministrativa.

Dott.ssa Benedetta Cacace