SONO NECESSARI SINTOMI EVIDENTI PER CONDANNARE SENZA L’ALCOLTEST

Condanna per guida in stato di ebrezza senza alcoltest, solamente in presenza di sintomi eclatanti

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 24698 del 2016 ha chiarito che è possibile condannare il guidatore per stato di ebrezza, anche senza alcoltest, solamente se vi sono sintomi eclatanti.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di guida in stato di ebrezza, avendo un tasso alcolemico compreso tra lo 0,80 e 1,50.

L’imputato, nel ricorrere in Cassazione aveva sostenuto che il tasso alcolemico non era stato accertato con la strumentazione prevista dalla legge, ma era stato rilevato ipoteticamente dato che non era stato in grado di soffiare un quantitativo di aria sufficiente ai fini dell’espletamento dell’alcoltest.

Gli Ermellini, intervenuti sul punto hanno accolto il ricorso ricordando che il D.L. n. 117 del 3 agosto 2007 all’art. 5, convertito nella L. n. 160 del 2 ottobre 2007, ha riformato il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 e tale disciplina è rimasta immutata anche in seguito all’entrata in vigore dei D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. n. 125 del 2008.

La disciplina introdotta nel 2007 ha previsto tre fasce, ognuna delle quali con sanzioni diverse a seconda del tasso alcolemico accertato al conducente.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale si deve precisare che si tratta di ipotesi autonome incriminatrici e non di un reato base aggravato a seconda del tasso alcolemico rilevato.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:

“la nuova disciplina non ha fatto venir meno la possibilità di accertare l’esistenza dello stato di ebrezza in base ai sintomi rilevati, come la giurisprudenza precedente consentiva, e di ritenere in tal modo provata quanto meno l’esistenza dell’ipotesi prevista dalla fascia a) più favorevole all’imputato”.

Anche successivamente all’entrata in vigore della L. n. 120 del 2010 si è diverse volte affermato che:

“Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lo stato di ebbrezza del conducente dei veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente ne’ unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 reg. att. esec. C.d.S.: infatti, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza; così come può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, sempreché dei suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28787 del 2011 ha precisato che, visto che l’esame alcolemico non rappresenta una prova legale e quindi nell’ordinamento permane la possibilità di accertare lo stato di ebrezza in base a elementi sintomatici, tutti i casi previsti dall’art. 186 del codice della strada possono essere provati in tal modo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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