MORTE PER ASFISSIA INTRAUTERINA

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 27539 del 2019 ha chiarito che in tema di delitti contro la persona, ciò che distingue il reato di interruzione colposa della gravidanza e il reato di omicidio colposo è il momento in cui inizia il travaglio, che segna il raggiungimento dell’autonomia del feto dalla madre

Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto colpevole del reato ex art. 589 c.p. l’ostetrica, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, per la morte del feto partorito da una donna che stava seguendo durante il travaglio.

Nello specifico l’ostetrica stava seguendo il travaglio della paziente che durava oramai da diverse ore, praticando alcune manovre per facilitare l’espulsione del feto, ma omettendo di controllare ripetutamente il tracciato cardio-circolatorio per monitorare la salute del bambino.

Il ginecologo, arrivato in sala parto, non riuscendo a rilevare il battito fetale, aveva praticato la manovra di kristeller e dopo alcune spinte il bambino era stato estratto dall’ostetrica, che consegnato al pediatra ne aveva constatato il decesso per asfissia perinatale.

Secondo i consulenti del pubblico ministero la marcata congestione degli organi fetali, evidenziata dall’esame istologico, non si era determinata in pochi minuti e la sofferenza fetale doveva risalire almeno a trenta minuti prima; pertanto se la sofferenza fetale fosse stata diagnosticata in tempo utile, il ricorso al taglio cesareo o alla ventosa ostetrica ne avrebbe impedito il decesso.

All’imputata era addebitato il mancato espletamento dei necessari monitoraggi cardiotocografici, soprattutto in corrispondenza delle maggiori contrazioni provocate dall’ossitocina, e soprattutto dal momento del trasferimento della paziente in sala parto per l’anestesia epidurale. Il mancato rilievo del battito cardiaco non aveva permesso di rilevare la sofferenza fetale già in atto e l’omessa comunicazione al ginecologo della complicanza avevano impedito l’adozione di misure urgenti per scongiurare la morte in utero del feto.

I giudici hanno evidenziato il nesso causale tra l’errato o non adeguato monitoraggio del benessere del feto, che ha determinato il tardivo intervento, e il decesso dello stesso per asfissia.

Il fatto che in sala parto fossero presenti anche altri operatori sanitari non dispensava l’ostetrica dalla gestione della paziente, avendo il suo ruolo assunto maggior rilievo con l’entrata in vigore del D.M. n. 740 del 1994, che definiva il profilo professionale dell’ostetrica, ampliando i suoi compiti di assistenza alla gravidanza e al parto, e con l’approvazione del Regolamento per l’esercizio professionale dell’ostetrica, approvato dal Consiglio Superiore di Sanità il 10 febbraio 2000.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione hanno dichiarato infondato il ricorso presentato dall’ostetrica, con cui si deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 589 c.p. per violazione dell’art. 25 Cost. secondo comma, dell’art. 117 Cost. e art. 7 CEDU.

La tesi difensiva sostiene che, al momento dell’estrazione del feto dall’utero, il medesimo era già senza vita, pertanto il reato doveva essere riqualificato in aborto colposo, e il concetto di persona non può ricomprendere il feto, per cui la fattispecie in esame violerebbe i principi di tassatività, determinatezza e frammentarietà del diritto penale.

“La condotta di procurato aborto, prevista dall’art. 19 L. 22 maggio 1978, n. 194, si realizza in un momento precedente il distacco del feto dall’utero materno; la condotta prevista dall’art. 578 c.p. si realizza invece dal momento del distacco del feto dall’utero materno, durante il parto se si tratta di un feto o immediatamente dopo il parto se si tratta di un neonato; di conseguenza, qualora la condotta diretta a sopprimere il prodotto del concepimento sia posta in essere dopo il distacco, naturale o indotto, del feto dall’utero materno, il fatto, in assenza dell’elemento specializzante delle condizioni di abbandono materiale e morale della madre, previsto dall’art. 578 c.p., configura il delitto di omicidio volontario di cui all’art. 575 c.p. e art. 577 c.p., n. 1”.

Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come l’integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento oggettivo da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e materiale, quale quella che accompagna la gravidanza ed il parto.

I reati di omicidio e infanticidio-feticidio tutelano la vita dell’uomo nella sua interezza ed il legislatore ha riconosciuto anche al feto la qualità di uomo vero e proprio.

“In caso di parto indotto prematuramente e fuori dalle modalità consentite dalla legge, che si concluda con la morte del prodotto del concepimento, nella conclamata assenza di ogni elemento specializzante, e fermo il principio irrinunciabile secondo cui la tutela della vita non può soffrire lacune, l’illecito commesso sarà un omicidio o un procurato aborto a seconda che il nascente abbia goduto di vita autonoma o meno”.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale:

“in tema di delitti contro la persona, il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo si individua nell’inizio del travaglio e, dunque, nel raggiungimento dell’autonomia del feto coincidendo quindi con la transizione dalla vita intrauterina a quella extrauterina”.

Da quanto sopra esposto si evince che sotto il profilo normativo la disciplina è priva di profili di incostituzionalità, innestandosi in un quadro normativo e giurisprudenziale italiano ed internazionale di totale ampliamento della tutela della persona e della nozione di soggetto meritevole di tutela.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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