MORTE DEL CONIUGE IN PENDENZA DELLA SENTENZA DI DIVORZIO
La morte di uno dei due coniugi durante il giudizio di divorzio comporta la cessazione della materia del contendere sia per quanto concerne il rapporto di coniugio che il lato economico.
Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 31358 del 2019
Nel caso in questione il Tribunale di primo grado aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i due coniugi, disponendo l’affidamento della figlia minore al nonno paterno e prevedendo un assegno a favore della stessa a carico del padre. Il Tribunale aveva inoltre previsto a carico dell’uomo un assegno divorzile a favore della moglie e il mantenimento della figlia maggiorenne convivente.
La Corte d’Appello aveva respinto l’appello presentato dal marito avverso la decisione di primo grado, ma nelle more del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado la moglie era deceduta.
Per tale motivo il ricorrente aveva adito la Corte di Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 149 c.c. e 300 c.p.c., perché il venir meno della coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza d’appello comportava la cessazione della materia del contendere, cui aveva interesse, volendo mantenere lo status di coniuge separato e non di divorziato.
Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno rammentato che secondo costante orientamento giurisprudenziale
“nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi, onde l’evento della morte sortisce l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa”.
Tale orientamento è stato confermato dalle pronunce di Cassazione n. 4092 del 2018; n. 26489 del 2017 e n. 16051 del 2015.
Pertanto, visto che il capo di pronuncia relativo allo status era passato in giudicato deve essere accolta l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo alla materia residua, ossia ai capi sulle disposizioni patrimoniali a carico del ricorrente.