MANTENIMENTO E CONIUGE DISOCCUPATO

Se il coniuge è disoccupato ma proprietario di diversi immobili?

La Corte di Cassazione Civile, sez. VI, con l’ordinanza n. 10099 del 17 maggio 2016 ha stabilito che anche se il coniuge è disoccupato ma è proprietario di alcuni immobili, continua a pagare il mantenimento

La Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 10099 del 17/05/2016 ha stabilito che:

“La proprietà di beni immobili da parte dell’ex coniuge che ha cessato la propria attività lavorativa, fa presumere la capacità di mantenerli e di ricavarne rendite locatizie, tali da consentirgli un adeguato sostentamento, e pertanto non cessa l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile”.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva pronunciato la conferma della sentenza di primo grado nel giudizio di scioglimento del matrimonio, riconoscendo alla moglie un assegno mensile di 310 euro.

V. anche

Il marito, in appello aveva sottolineato come, nel corso del giudizio, si fosse verificato un peggioramento delle sue condizioni reddituali, a causa della cessazione della sua attività.

Secondo il principio consolidato, la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi durante il divorzio e la separazione, determina la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni economiche, con la conseguenza che il giudice d’appello, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti nelle more del giudizio.

La sentenza della Corte territoriale ha evidenziato che, pur prescindendo dalla circostanza, non provata, che il marito avesse cessato la sua attività lavorativa in vista del divorzio, le sue proprietà immobiliari avrebbero richiesto una certa capacità di reddito, anche solo per il loro mantenimento.

Pertanto, è opportuno presumere che dai suddetti immobili il merito ricavi delle rendite locatizie che gli permettono un adeguato sostentamento.

Inoltre, la capacità di reddito del marito, che ha investito i propri guadagni in immobili non può essere paragonata a quella della moglie che svolge lavori precari.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER