LISTA TESTI, LE RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

I giudici di Cassazione chiariscono alcuni aspetti procedurali sulla lista testi nel processo penale

La Corte di Cassazione, di recente è tornata numerose volte sulla liste testi ex art. 468 c.p.p., evidenziando le circostanze su cui deve avvenire la testimonianza, sul difetto di legittimità dell’imputato a presentare la lista testi in mancanza del difensore e sulla decadenza della prova testimoniale.

La Cassazione penale, con la sent. n. 980/2018 ha sottolineato che:

“L’obbligo della indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l’esame testimoniale, imposto dall’art. 468 c.p.p., è necessario soltanto allorché le circostanze si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione. Pertanto, l’obbligo deve intendersi rispettato allorché sia possibile dedurre per relationem che il soggetto indicato è in grado di riferire i fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamato a deporre sono ricomprese nello stesso o in altri noti alle parti, stante la finalità del citato art. 468 di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni”.

I giudici di Cassazione Penale, con la sent. n. 1282/2018 precisano che:

“Il ricorso per cassazione presentato personalmente dall’imputato integra un’ipotesi di difetto di legittimazione, essendo l’imputato legittimato a tale impugnazione solo se assistito dal difensore”.

Per quanto concerne il tema della decadenza dalla prova testimoniale, la Cassazione Penale, con la sent. n. 594/2018 ha ribadito quanto segue:

“Il termine stabilito dal giudice del dibattimento per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che ha natura perentoria e non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti; ove la parte non effettui la citazione dei testimoni entro il predetto termine, decade dal diritto di assumerne la testimonianza”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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