LINEE GUIDA PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING NELLE SOCIETA’ SPORTIVE
La nomina del Responsabile Safeguarding nelle ASD e SSD deve avvenire entro il 30 giugno 2024 con decorrenza 1° luglio, ed è obbligatoria per tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Ecco i passaggi da seguire per la nomina:
1. Delibera del Consiglio Direttivo e ratifica assembleare:
Il Consiglio Direttivo dell’ASD o SSD deve deliberare la nomina del Responsabile Safeguarding con un apposito verbale.
Il verbale deve specificare i dati anagrafici del Responsabile, le sue competenze e le sue funzioni.
La nomina, in ogni caso, dovrà essere ratificata alla prima assemblea utile, dei soci.
La delibera del C.D., va fatta anche per quegli organismi affilianti che chiedono di caricare solo un atto di nomina.
In ogni caso controllate sempre il regolamento di Safeguarding del vostro ente affiliante di riferimento.
2. Requisiti del Responsabile Safeguarding:
Il Responsabile Safeguarding deve essere una persona maggiorenne con suggerimento di comprovata esperienza nel settore sportivo.
Deve essere rispettato il princìpio di autonomia ed indipendenza, ovvero dovrà essere garantita l’autonomia dell’iniziativa di controllo, da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualsiasi componente della ASD o SSD, in particolare dall’organo dirigente (consiglio direttivo o amministratori).
Quindi, ripetiamo che non sarà opportuno individuare un componente del consiglio direttivo (o un amministratore per le SSD) o un tecnico (quest’ultimo perché possibile soggetto controllato).
Ribadiamo che non ci sono obblighi di legge, (non è stato emesso nessun dpcm) in merito a questi requisiti.
Individuare, però una figura con queste caratteristiche, ridurrà, le situazioni di rischio ed eventuali aggravi a procedimenti penali, nel caso di negligenze per culpa in eligendo o culpa in vigilando.
Può essere designato tra tesserati, soci, professionisti esterni (ma anche qui non vi è obbligo) e in ultima ratio, per quanto sopra esposto, tecnici o dirigenti (ripetiamo che non esistono divieti, ma indicazioni sulla non opportunità).
Il responsabile designato, si impegnerà a seguire corsi di formazione specifici in materia di Safeguarding.
Non deve essere stato sottoposto a sanzioni disciplinari di tipo sportivo o penale e sarà tenuto a consegnare al sodalizio sportivo, il certificato del casellario giudiziale, (al pari dei tecnici e di tutte le figura a contatto con i minori) aggiornato ad ogni scadenza (ovvero affiliazione), nonché a comunicare tempestivamente ogni altra circostanza che faccia venire meno i requisiti di nomina.
3. Invio della nomina:
La delibera del C.D. di nomina del Responsabile Safeguarding o la lettera di incarico, deve essere o caricata negli appositi portali di gestione della ASD/SSD (area documentale) , messi a disposizione dai diversi organismi affilianti (FSN/DSA/EPS) oppure inviata all’indirizzo email che ogni organismo affiliante, mette a disposizione per tale procedimento (normalmente reperibile o sui siti internet o sul regolamento Safeguarding dell’ente affiliante).
Il caricamento nel portale fa fede ai fini della scadenza dei termini di deposito (30 giugno)
La copia della delibera e/o della lettera di incarico devono essere conservate agli atti dell’ASD o SSD.

