L’IMPRENDITORE OCCULTO

Chi è imprenditore occulto?

Imprenditore occulto, natura e disciplina

Alcune volte l’esercizio di attività di impresa può dar vita ad un fenomeno analogo a quello determinato dal compimento di atti giuridici attraverso un mandatario senza rappresentanza. Cioè, può succedere che si verifichi una dissociazione tra il soggetto realmente interessato e colui al quale è formalmente imputabile la qualifica di imprenditore.

Questo fenomeno, molto diffuso nella realtà, fa sì che l’attività di impresa sia compiuta tramite interposta persona, altro è il soggetto che compie i singoli atti di impresa a proprio nome, il cosiddetto imprenditore palese o prestanome; altro è il soggetto che amministra di fatto l’impresa, somministrando al primo i mezzi necessari e trattenendosi gli utili.

Quindi il soggetto che non si palesa all’esterno come imprenditore, viene definito imprenditore indiretto o occulto. Tale modalità di gestione dell’attività non genera problemi fin tanto che gli affari vanno bene, ma dal momento che questi vanno male e nel caso in cui il soggetto utilizzato dall’imprenditore occulto sia una persona fisica nullatenente o una società per azioni o a responsabilità limitata con un capitale fittizio, le cose cambiano.

Ovviamente i creditori potranno provocare il fallimento del prestanome, anche se è praticamente certo che essi ricaveranno poco o nulla da tale attività. Il risultato è che il rischio di impresa non è sopportato dal dominus reale, ma è da tale soggetto trasferito sui creditori, quanto meno su quelli più deboli.

Quali rimedi si possono adottare per far fronte a tale fenomeno?

Secondo una parte della dottrina, per quanto riguarda l’attività di impresa opererebbero dei principi differenti da quelli ricavabili in materia di mandato senza rappresentanza; principi capaci di imputare al reale dominus i debiti contratti dall’imprenditore palese, e secondo una tesi ancora più ampia, si potrebbe sottoporlo a fallimento.

La responsabilità cumulativa del dominus e dell’imprenditore palese, con esclusione però del fallimento per quest’ultimo, è stata affermata partendo dall’idea che

“nel nostro ordinamento giuridico è espressamente sanzionata la inscindibilità del rapporto potere-responsabilità”.

Nel caso in cui l’attività di impresa venga esercitata sia dal dominus che da un prestanome, responsabili nei confronti dei creditori saranno entrambi, anche se solamente il secondo acquista la qualità di imprenditore. Secondo la teoria dell’imprenditore occulto, il dominus risponderà assieme al prestanome per i debiti e fallirà con esso; tale affermazione è sostenuta dal vecchio articolo 147, secondo comma della legge fallimentare. Oggi il fallimento dei soci occulti è disposto dal quinto comma dell’articolo 147 legge fallimentare.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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