L’IMMOBILE ABUSIVO ACQUISITO AL COMUNE E’ IMPIGNORABILE?

La Corte di Cassazione, sez. VI-3, con l’ordinanza n. 23453 del 6 ottobre 2017 ha disposto che l’immobile abusivo acquisito al Comune è impignorabile

È opponibile al creditore procedente, che abbia trascritto regolarmente il pignoramento immobiliare, l’acquisizione a titolo originario in favore del Comune, ex art. 31 del d.lgs 6 giungo 2001 n. 380, delle costruzioni realizzate in mancanza del permesso di costruire o difformemente da esso.

Quindi, è fondata l’opposizione di terzo proposta dall’amministrazione contro il pignoramento di un manufatto abusivo.

V. anche

Così ha disposto la Corte di Cassazione Civile, con la pronuncia n. 23453/2017.

La vicenda:

Un istituto di credito aveva agito esecutivamente contro il debitore, pignorando un immobile di sua proprietà. Il Comune si era opposto, deducendo l’acquisizione a titolo originario del bene al patrimonio comunale. In primo e in secondo grado l’opposizione veniva accolta.

Così si giungeva in Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità rigettarono il ricorso presentato dalla società pignorante e confermarono le pronunce di merito percorrendo il seguente iter argomentativo.

Il pignoramento era stato realizzato in difformità dalla licenza edilizia ed in violazione della normativa urbanistica. I giudici di merito avevano ritenuto fondata l’opposizione al creditore procedente, anche se questi avesse regolarmente trascritto il pignoramento immobiliare.

È opponibile al soggetto pignorante l’acquisizione a titolo originario in favore del Comune prevista dalla legislazione urbanistica per le costruzioni realizzate in mancanza di un permesso di costruire o difformemente da esso.

I giudici di Cassazione evidenziarono che l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indispensabile del Comune della costruzione, eseguita in mancanza del permesso di costruire, emessa dal sindaco ai sensi dell’articolo 31 T.U. edilizia, dia luogo ad un acquisto a titolo originario.

V. anche

Il suddetto provvedimento è un atto ablatorio, trattandosi di un provvedimento che incide in maniera negativa sulla sfera giuridica del destinatario.

L’acquisto della proprietà a titolo originario comporta che:

“L’ipoteca e gli altri eventuali pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione e o iscrizione”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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