PER LE SEZIONI UNITE IL SOSTITUTO PROCESSUALE NON PUO’ COSTITUIRSI PARTE CIVILE

Sezioni Unite: il sostituto processuale non può costituirsi parte civile

Le Sezioni Unite, a seguito dell’udienza del 21 dicembre, hanno diffuso l’informazione provvisoria n. 29, che anticipa la risposta al quesito posto con l’ordinanza n. 49527 del 27/10/2017.

La questione di diritto era la seguente:

“se sia o meno legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale a tal fine”.

Sul punto si registrava un acceso contrasto giurisprudenziale:

  • secondo un primo orientamento, l’azione civile poteva essere esercitata soltanto da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato e non anche dal suo sostituto processuale, privo di procura speciale (cfr. Cass. sent. 22473 del 27 maggio 2016).
  • secondo altro indirizzo, la facoltà, prevista esplicitamente nella procura speciale in capo al difensore di fiducia, di designare sostituti al fine di presentare la costituzione di parte civile, configurava la legitimatio ad causam anche in capo a questi ultimi, purché ritualmente e specificamente designati (cfr. Cass., Sez V, sent. 18258 del 7 gennaio 2016).

V. anche

La Suprema Corte ha scelto il primo dei due orientamenti, stabilendo che il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non può costituirsi parte civile al posto del suo dominus.

Non resta che attendere la pubblicazione della sentenza per analizzarne le motivazioni.

Avv. Silvia Zazzarini


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