SOSTITUTO PROCESSUALE E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Il nodo della costituzione di parte civile ad opera del sostituto processuale davanti alle SS.UU.

L’ordinanza n. 49527 del 27/10/2017 della Corte di Cassazione rimette alle sezioni Unite la questione della legittimazione a costituirsi parte civile del sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale, intendendo risolvere il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto.

Primo orientamento

Secondo un primo orientamento, l’azione civile può essere esercitata soltanto da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato e non anche dal suo sostituto processuale, privo di procura speciale.

Tale assunto si basa sulla lettera dell’art. 102 c.p.p. secondo cui

“il difensore di fiducia e il difensore di ufficio possono nominare un sostituto”

che, tuttavia,

“esercita i diritti e assume i doveri del difensore”.

Per tale ragione, la nomina, da parte del difensore della persona offesa, di un proprio sostituto, non gli attribuisce il potere di costituirsi parte civile.

Invero, l’attribuzione al difensore di tale potere, la c.d. legitimatio ad causam, è istituto diverso del rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), con la conseguenza che il sostituto processuale non è legittimato ad esercitare l’azione civile nel processo penale, come evidenziato anche dalla Cassazione nella sentenza 22473 del 27 maggio 2016.

V. anche

Resta salva la validità della costituzione ove questa avvenga in presenza della stessa persona offesa, nel qual caso essa deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto.

Altro orientamento

Secondo un diverso orientamento, invece, la facoltà, prevista esplicitamente nella procura speciale in capo al difensore di fiducia, di designare sostituti al fine di presentare la costituzione di parte civile configura la legitimatio ad causam anche in capo a questi ultimi, purché ritualmente e specificamente designati” (Cass., Sez V, sent. 18258 del 7 gennaio 2016).

Nel rimettere la questione alle Sezioni Unite, infine, la Corte richiama la recente sentenza 18508 del 16 febbraio 2017 che sottolinea la differenza tra la costituzione di parte civile e la presentazione della relativa dichiarazione, precisando:

“non è in dubbio che parte civile possa costituirsi esclusivamente il titolare del diritto ovvero il procuratore speciale all’uopo nominato ai sensi dell’art. 76 c.p.p. e che quest’ultimo non possa a sua volta costituirsi a mezzo di procuratore a meno che l’originaria procura non preveda una simile facoltà. Nel caso la costituzione avvenga a mezzo del procuratore speciale che sia anche il difensore della parte civile, non è però necessario che egli proceda personalmente alla presentazione della dichiarazione attraverso cui la stessa viene effettuata, potendo provvedere a tale adempimento anche a mezzo del proprio sostituto eventualmente nominato ai sensi dell’art. 102 c.p.p., il quale non si costituisce in sua vece, ma si limita per l’appunto al deposito dell’atto di costituzione”.

La Corte ha, dunque, richiesto l’intervento risolutore delle Sezioni Unite su tale questione di diritto, così sintetizzata:

“Se sia o meno legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale a tal fine”

e che verrà decisa all’udienza del 21 dicembre prossimo.

Avv. Silvia Zazzarini


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