LE SEZIONI UNITE FANNO CHIAREZZA SUL REATO DI STALKING

Stalking, reato con violenza alla persona

Le Sezioni Unite fanno chiarezza sul contrasto interpretativo

Il reato di Stalking rientra tra i delitti con violenza alla persona e pertanto, la vittima deve essere informata sulla richiesta di archiviazione. Questo è il principio espresso dalle Sezioni Unite sul reato ex art. 612-bis. c.p., dirimendo il contrasto interpretativo esistente.

Il caso di specie:

La vicenda origina dal fatto che il difensore della persona offesa non aveva avuto conoscenza dell’avvio di una richiesta di archiviazione del P.M., se non in occasione di un controllo in cancelleria.

V. anche

Il ricorso rileva che, il comma 3 bis dell’art. 408 c.p.p., impone la notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione in tutti casi di “delitti commessi con violenza alla persona”, a prescindere dalla richiesta della persona offesa, che nel caso in esame non era stata formulata.

Il delitto di Stalking deve, senza ombra di dubbio, essere ricompreso tra le fattispecie delittuose nelle quali la condotta si manifesta “con violenza alla persona”.

In merito al collegamento tra l’art. 408 c.p.p. e il delitto di Stalking ex art. 612 bis c.p. e sulla riconducibilità di questo tra i delitti con violenza sulla persona, i giudici di Cassazione, Sezioni Unite hanno disposto che:

“L’0bbligo di avviso alla persona offesa dai reati commessi con violenza alla persona, di cui all’art. 408, comma 3-bis, c.p.p., è stato introdotto al fine di ampliare i diritti di partecipazione della vittima al procedimento penale; il testo normativo in cui è contenuto si prefigge lo scopo di fare specifica protezione alle vittime della violenza di genere, specie ove si estrinsechi contro le donne o nell’ambito della violenza domestica; il reato di atti persecutori, al pari di quello dei maltrattamenti in famiglia, rappresenta, al di là della sua riconducibilità ai reati commessi con violenza fisica, una delle fattispecie cui nel nostro ordinamento è affidato il compito di reprimere tali forme di criminalità e di proteggere la persona che la subisce; la storia dell’emendamento con cui è stata introdotta la nozione di delitti commessi con violenza alla persona, dimostra la volontà del legislatore di ampliare il campo della tutela oltre le singole fattispecie criminose originariamente indicate; la nozione di violenza adottata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella positivamente disciplinata dal nostro codice penale e sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell’ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o solo morale, tale da cagionare cioè una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato”.

Pertanto, è stato enunciato il seguente principio:

“La disposizione dell’art. 408, comma 3-bis, c.p.p., che stabilisce l’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona, è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli art. 612-bis e 572 c.p., perché l’espressione violenza alla persona deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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