LE PRINCIPALI PRONUNCE DELLA CASSAZIONE IN AMBITO DI AUTOVELOX

Autovelox

La giurisprudenza negli ultimi anni ha svolto un ruolo interpretativo fondamentale in materia di accertamento elettronico della velocità

Ad iniziare dall’importante sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha svolto un ruolo interpretativo di primo piano per la definizione delle sorti di molti automobilisti e della sicurezza stradale.

In tale occasione la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a controlli periodici di funzionalità e taratura.

La decisione in questione ha dato origine a numerose pronunce della Cassazione di adeguamento al principio da essa sancito.

Tra di queste merita di essere ricordata in primis la sent. numero 9645/2016 che, in virtù di quanto sancito dalla Consulta, ha ritenuto

“affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”.

Conseguentemente, come si legge nella pronuncia n. 533/2018

“in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura”.

V. anche

Nella sent. n. 15899/2016 si legge che:

“La preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità”.

Sul punto, la Cassazione, con la sent. n. 23566/2017 ha aggiunto che:

“grava su colui che propone l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, e non sull’amministrazione, l’onere di provare l’inidoneità in concreto della segnaletica di cui al citato D.M. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza della postazioni di controllo della velocità, in modo da garantire il rispetto del limite di velocità”.

In merito alla segnaletica stradale relativa al controllo della velocità tramite autovelox, un’altra interessante questione che i giudici di legittimità sono stati chiamati diverse volte ad affrontare riguarda la distanza di collocazione dei cartelli.

Con la sent. n. 9770/2016, la Corte di Cassazione ha chiarito che:

“in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata autovelox, il D.M. 15 agosto 2007, art.2. non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro installazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilievo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguono lungo la medesima strada”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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