L’ADOZIONE NELLE COPPIE OMOSESSUALI

VIA LIBERA ALL’ADOZIONE DELLA FIGLIA DA PARTE DELLA MADRE NON BIOLOGICA

L’adozione nelle coppie omosessuali è un tema dibattuto. Sebbene le recenti evoluzioni anche normative abbiano accordato e riconosciuto l’unione civile di partner dello stesso sesso, non si è ancora giunti alla piena apertura ed equiparazione alle coppie eterosessuali, in materia di adozione.

Come noto, l’adozione è un istituto giuridico che permette di accogliere legalmente un minore (o un maggiorenne) nella propria famiglia, con la formazione di una filiazione civile, che sorge dunque non già per vincolo di sangue, ma per un rapporto giuridico.

Per poter accedere all’adozione, gli aspiranti genitori devono essere superare l’età dell’adottato di almeno 18 anni (non più di 45 anni, salvo deroghe), devono essere sposati da almeno 3 anni ed avere la capacità di occuparsi del minore).

L’ordinamento italiano, ad oggi, non ammette l’adozione alle coppie omosessuali, sebbene tale lacuna legislativa viene sempre più spesso colmata dalla giurisprudenza.

Per tale motivo risulta interessante e rivoluzionaria la recente sentenza del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna n. 86 del 17 giugno 2022 che ha accolto l’istanza di adozione da parte della coniuge unita civilmente alla madre biologica della minore.

In particolare accadeva che la coniuge della madre della minore, formulava istanza di adozione avendo assolto, ormai quotidianamente, alla funzione di madre della piccola.

La minore era nata a seguito di procreazione eterologa da donatore andata a buon fine.

Veniva attestato dai Servizi Sociali che la piccola, sin dalla nascita, viveva in un clima sereno, riconoscendo in entrambe le donne il ruolo di madre.

Veniva anche accertato che l’istante sin da subito aveva soddisfatto tutti i bisogni della minore,

dal punto di vista educativo, affettivo ed economico ed avendo già, di fatto, instaurato una relazione madre-figlia”.

Inoltre l’istante chiedeva di anteporre il proprio cognome a quello attuale della bambina.

La madre biologica si dichiarava concorde.

Così il Collegio romagnolo decideva di accogliere la domanda, rilevando che fosse ormai pacifico che

la richiesta di adozione ex art 44 l. n. 184/1983 lett. d) fa riferimento alla possibilità di adozione in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo, da interpretarsi non già, restrittivamente, come impossibilità “di fatto”, bensì come impossibilità “di diritto”, così da comprendere anche minori non in stato di abbandono relativamente ai quali sia nato l’interesse al riconoscimento di rapporti di genitorialità; sussiste, in questo caso, l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso” ( cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 maggio 2016 n. 12962).

Alla pronuncia citata l’onorevole Consesso aggiungeva la pronuncia della Corte Cost., del 7 ottobre 1999, n. 383, secondo cui

la ratio dell’effettiva realizzazione degli interessi del minore consente l’adozione per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” anche quando i minori “non sono stati o non possono essere formalmente dichiarati adottabili”.”

Dunque, alla luce di siffatta ricostruzione giurisprudenziale il Tribunale dei Minorenni, considerato l’esito positivo delle indagini di compatibilità dell’adozione all’interesse della minore e preso atto del consenso di tutti i soggetti interessati, riconosceva la possibilità di accedere alla adozione, come disciplinata dall’art. 44 lett. d), l. 184/83, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt 117 Cost. e art 8 CEDU.

Non solo, il Collegio sottolineava anche che

la relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso, che si riconoscano come parti di medesimo progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, la condivisione insieme dei frammenti di vita quotidiana, costituisce a tutti gli effetti una “famiglia”, luogo in cui è possibile la crescita di un minore, senza che il mero fattore “omoaffettività” possa costituire ostacolo formale.”

In ossequio all’art. 299 c.c. inoltre il Tribunale dei Minorenni concedeva anche l’assunzione da parte della minore del cognome dell’adottante, in aggiunta al proprio sottolineando il

diritto della minore ad un nome che la identifichi con la propria famiglia, che nella specie è quella in cui vive con la madre e l’odierna istante.”

In conclusione dunque, il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, visto l’art. 44 lett. d), l. 184/83 (come modificata dalla Legge 149/01), su conforme parere del P.M.M. disponeva di darsi luogo all’adozione della minore da parte della coniuge della madre biologica e disponeva che la piccola assumesse il cognome della stessa anteponendolo al proprio.

Scarica il testo integrale della sentenza

Trib. Minorenni dell’Emilia-Romagna, sent., 17 giugno 2022, n. 86

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