LA VIOLENZA MORALE

Nella violenza alle persone rientra anche la violenza morale?

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 28196 del 2018

L’articolo 649 c.p. dispone che:

“Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1) del coniuge non legalmente separato;

2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;

3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628,629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone”.

Nel caso di specie l’imputato, nel tentativo di commettere una rapina ai danni della madre e del fratello aveva preso a calci e a spallate il portone di ingresso del loro appartamento, rivolgendo a questi minacce di vario genere.

La vicenda, giunta in Cassazione, trova un esito favorevole per il ragazzo, in quanto, gli Ermellini concordano con il Tribunale del riesame nel ritenere che la violenza posta in essere dall’imputato era diretta solamente alle cose materiali e che ai suoi congiunti aveva rivolto solo minacce verbali, quindi doveva operare la causa di non punibilità prevista dall’art. 649 del c.p., disapplicando così la misura cautelare apposta dal PM.

Di tutt’altro avviso infatti è il PM che richiamando la sentenza n. 10959 del 2016 della Corte di Cassazione, sostiene che la locuzione “violenza alle persone” dovesse essere interpretata in senso ampio, non facendo operare nel caso di specie la causa di non punibilità.

Detto questo, ciò che si evince dalla sentenza in commento è che l’espressione “violenza alle persone”, non può come invece accade per il reato di rapina, essere interpretata in senso ampio, andando a ricomprendere sia le aggressioni fisiche che morali.

Pertanto nei reati contro il patrimonio trova applicazione la speciale causa di non punibilità disciplinata dall’art. 649 c.p., se la violenza posta in essere dal reo non si estrinsechi direttamente nei confronti dei suoi congiunti ma si indirizzi verso delle cose materiali.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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