LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DI UN PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE RICHIEDE LA FORMA SCRITTA

La Corte d’Appello di Campobasso individua tre casi in cui la forma della risoluzione del contratto preliminare richiede la forma scritta

In Italia la legge stabilisce quali tipologie di atti debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullità, e sono partitamente individuati dall’art. 1350 c.c..

Anche da una lettura sommaria della richiamata norma si evince che la maggior parte degli atti indicati riguarda il trasferimento di diritti reali su beni immobili.

Questa norma non può che porsi in relazione al successivo articolo 1351 c.c. che prevede espressamente per i contratti preliminari la necessità che gli stessi siano formulati secondo le regole formali del contratto definitivo che si intende sottoscrivere.

La Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 52 del 3 marzo 2016, ha ulteriormente precisato che anche l’atto con cui si sancisce la risoluzione consensuale di un contratto preliminare che afferisca:

> il trasferimento;

> la costituzione;

> l’estinzione

di diritti reali immobiliari deve rispettare i requisiti di forma ad substantiam previsti dall’art. 1350 c.c..

Infatti, secondo la Corte territoriale, le ragioni giuridiche alla base della propria decisione risiedono proprio nel combinato disposto degli articoli descritti in precedenza, dovendosi intendere l’accordo con cui si scioglie il vincolo contrattuale un contratto definitivo risolutorio.