Articolo 614 codice penale: violazione di domicilio

La violazione di domicilio si concretizza secondo l’articolo 614 del c.p. quando ci introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno.

Norma di riferimento:

L’articolo 614 del Codice penale stabilisce che “chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno” compie una violazione di domicilio”.

L’articolo specifica al secondo comma che configura il reato anche chi si trattiene nei detti luoghi contro la volontà del soggetto titolare dello ius excludendi.

Disciplina:

La differenza tra le due condotte sta nel fatto che nel primo caso il soggetto contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del diritto entra nel suo domicilio, mentre nel secondo caso il soggetto era dapprima entrato legittimamente nel domicilio con il consenso dell’avente diritto, ma in un secondo momento tale consenso era stato revocato e nonostante ciò il soggetto è rimasto nel domicilio.

Scopo della norma:

Tale norma mira a proteggere il singolo da indesiderate intrusioni nell’intimità domestica. Il bene giuridico protetto è costituito dal domicilio, quale proiezione spaziale della persona; il concetto di domicilio in tale contesto non coincide con la definizione fornita dal Codice civile all’articolo 43 ma comprende non solamente l’abitazione ma ogni altro luogo di privata dimora e le loro appartenenze.

Il reato a norma del terzo comma è perseguibile a querela di parte a meno che non si verifichino le circostanze aggravanti previste dal comma 4 dell’articolo 614 c.p.. Tali circostanze si applicano nel caso in cui il fatto sia commesso con violenza sulle cose o alle persone e se l’agente è palesemente armato.

Massime Cassazione:

L’assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di ragion fattasi, articoli 392 e 393 del codice penale, si realizza solamente quando l’esercizio del preteso diritto si concreta nell’ingresso e nella sola permanenza invito domino nella altrui abitazione, invece quando il soggetto agente si introduce nei luoghi suddetti contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, per asportare delle cose che egli ritiene di avere diritto di prendere, perché di sua proprietà, e l’introduzione sia avvenuta utilizzando violenza sulle cose o sulle persone, egli infrange le disposizioni riguardanti sia l’inviolabilità del domicilio sia quelle che vietano la tutela arbitraria delle proprie ragioni. (Sez. 5 sent. 8996 del 10-8-2000 ud.13-6-2000 rv. 217727)

Si ha concorso formale del delitto di rapina, articolo 628 del codice penale, con quello di violazione di domicilio aggravato dalla violenza se da parte dell’agente, introdottosi in casa altrui, vi è stata violenza sulle persone per trattenersi nella casa e asportare la refurtiva (Sez. 2 sent. 3524 del 23-4-83 ud. 3-9-82 re. 158585)