LA RIFORMA CARTABIA: LE MISURE CAUTELARI

COME INCIDE LA RIFORMA CARTABIA IN TEMA DI MISURE CAUTELARI

Le misure cautelari sono dei provvedimenti emessi nel periodo intercorrente tra l’inizio del procedimento penale e l’emanazione della sentenza, che vengono applicate dall’autorità giudiziaria per prevenire: il pericolo di inquinamento della prova; il pericolo di fuga e quello di reiterazione ovvero di commissione di determinati reati.

Le misure cautelari vengono applicate in dipendenza di un procedimento penale in corso e rispondo ad una situazione attuale ed urgente, nel senso che si rendono indispensabili perché, altrimenti, laddove non vengano applicate, si ha ragionevole motivo di presumere che venga disattesa una delle esigenze alla base delle misure stesse (inquinamento probatorio, pericolo di fuga e reiterazione nella delinquenza).

In ogni caso, siccome limitative della libertà del soggetto cui vengono applicate, devono osservare l’27 Cost., comma II, attinente il principio di innocenza, per cui nessuno può essere ritenuto colpevole fino a sentenza irrevocabile di condanna.

Le misure cautelari si distinguono in personali, se incidono sulla libertà di circolazione del soggetto cui vengono applicate (coercitive) o su alcune sue facoltà (interdittive) (artt. 272-315 c.p.p.) e reali se limitano la disponibilità del patrimonio del soggetto cui vengono applicate (artt. 316-325 c.p.p.).

A loro volta, le misure cautelari coercitive, si distinguono in obbligatorie e custodiali, laddove le prime comprendono il divieto di espatrio, il divieto o l’obbligo di dimora, l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, l’allontanamento dalla casa familiare e le le seconde la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari e la custodia cautelare in luogo di cura.

Tra le interdittive si annoverano invece la sospensione dell’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori e il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

Tra le misure cautelari reali si distinguono invece il sequestro conservativo (ex art. 316 c.p.p.) e il sequestro preventivo (ex art. 321 c.p.p.).

In materia di misure cautelari personali coercitive, vi è l’interrogatorio di garanzia (ex art. 294 c.p.p.), ossia l’adempimento che il giudice è tenuto a fare quando vuole applicare una misura coercitiva o restrittiva.

La riforma Cartabia, in materia di misure cautelari, incide innanzitutto sull’interrogatorio di garanzia, prevedendo la possibilità di autorizzare la partecipazione a distanza dell’indagato e del difensore (se ne fanno richiesta) all’interrogatorio. Anche la modalità di documentazione dell’interrogatorio deve avvenire con mezzi di riproduzione audiovisiva o, in mancanza o in caso di malfunzionamento, con mezzi di riproduzione fonografica.

Nel caso in cui l’interrogatorio sia svolto “a distanza” su richiesta di parte “dell’atto o dell’udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva”.

Ancora viene limitato il ricorso al c.d. interrogatorio per “rogatoria” e cioè l’interrogatorio che si assume nella circoscrizione di altro Tribunale, disponendo che se ne occupi preferibilmente il giudice che ha disposto la misura anche con partecipazione a distanza.

Solo in ultima ipotesi poi il giudice procedente potrà richiedere la rogatoria.

In tema di cause di estinzione delle misure cautelari, per l’effetto della pronuncia di determinante sentenze (dunque per cause diverse dal decorso del tempo), la riforma aggiunge la concessione della sanzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, della pena pecuniaria sostitutiva, ovvero della detenzione domiciliare sostitutiva.

Se vengono riconosciute al soggetto le citate misure, non può essere mantenuta la custodia cautelare.

Altra causa di perdita di efficacia, prevista per la custodia cautelare e per gli arresti domiciliari, viene collegata dalla riforma alla pronuncia di sentenza nei confronti dell’irreperibile.

Ancora, in tema di sequestro conservativo, la riforma ne esclude l’applicabilità (art. 316 c.p.p.) per le somme attinenti la pena pecuniaria.

In argomento, il nuovo art. 320 c.p.p., in conseguenza della modifica apportata all’art. 316 c.p.p. esclude il riferimento al passaggio in giudicato delle sentenze che dispongono il pagamento di sanzione pecuniaria, così come viene espunto il riferimento alle pene pecuniarie dall’elenco dei crediti che possono essere soddisfatti con il ricavato della vendita dei beni sottoposti a sequestro.