LA REVOCATORIA SEMPLIFICATA E LA ORDINARIA

L’azione revocatoria semplificata rende inutile intraprendere la revocatoria ordinaria entro un anno dall’atto di disposizione del debitore

Confrontando la disciplina della revocatoria ordinaria e quella semplificata prevista dall’art. 2929 bis del codice civile emerge l’inutilità di intraprendere l’azione di cui all’art. 2902 e ss. c.c. entro un anno dal compimento dell’atto di disposizione del debitore.

L’azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall’articolo 2901 e ss. del c.c., al fine di tutelare la garanzia patrimoniale del credito.

Affinché il creditore possa intraprendere tale azione è necessario che il debitore:

1) abbia compiuto un atto di disposizione che modifichi la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un suo diritto, assumendo un nuovo obbligo verso terzi o costituendo sui beni di sua proprietà diritti a favore di altri;

2) che questo atto realizzi un eventus damni, cioè rechi un pregiudizio alle ragioni del creditore;

3) che il debitore abbia agito con scientia fraudis, ossia con la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.

V. anche

In presenza di tali presupposti i creditori, per tutelare il loro diritto, possono domandare che gli atti di disposizione compiuti dal debitore in loro pregiudizio vengano dichiarati inefficaci con sentenza.

Infatti, tale azione non persegue l’obbiettivo di eliminare l’atto e di produrre un effetto restitutorio, essa ha invece la finalità di rendere l’atto di disposizione del debitore inefficace solamente verso il creditore, il quale ha così la possibilità di intraprendere azioni conservative ed esecutive sul bene.

Dal punto di vista temporale, l’azione revocatoria, si prescrive in 5 anni dal compimento dell’atto. Il creditore ha pertanto a disposizione tutto il termine di durata della prescrizione breve al fine di ottenere il ripristino della sua garanzia.

Per evitare che il trascorrere del tempo giochi contro gli interessi del creditore, è stata introdotta la revocatoria semplificata ex art. 2929bis del codice civile.

A differenza della revocatoria ordinaria, prevede che gli immobili e i beni mobili registrati possano essere sottoposti ad esecuzione forzata, anche se assoggettati a vincolo di indisponibilità o oggetto di donazione, purché il vincolo o l’alienazione siano successivi all’insorgere del credito e purché il pignoramento venga effettuato entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell’alienazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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