LA RESPONSABILITA’ PROCESSUALE AGGRAVATA

Quali sono i presupposti della responsabilità processuale aggravata?

La Corte di Cassazione Civile, sez. III, con l’ordinanza n. 26515 delinea i presupposti

Sono due i presupposti per la configurazione della responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96, secondo comma del codice di procedura civile.

Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sez. III, con l’ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017.

Nel caso in oggetto, i ricorrenti avevano impugnato per cassazione la sentenza d’appello con la quale erano stati condannati al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata, rilevando che, in tale pronuncia, l’imprudenza nell’effettuare la trascrizione era stata correlata esclusivamente all’infondatezza della domanda principale.

L’articolo 96 c.p.c., disciplina la responsabilità processuale.

“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grava, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

I presupposti per la configurazione di una responsabilità in capo all’attore sono differenti e più stringenti rispetto a quelli previsti dal primo comma.

V. anche

L’articolo in esame contempla tutti i casi di responsabilità per atti o comportamenti processuali, prevedendo una disciplina avente carattere di specialità rispetto a quella generale della responsabilità per fatti illeciti, ex art. 2043 c.c.

Quindi, la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nel genus della responsabilità aquiliana, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto tale disciplina.

Essa dispone che un soggetto qualificato, l’attore, è chiamato a risarcire al convenuto, il danno eventualmente derivante dal suo agire in giudizio.

Il pregiudizio si può verificare anche quando la proposizione della domanda sia associata all’uso imprudente dei mezzi di tutela giudiziaria in sé leciti.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER