LITE TEMERARIA

MANOMISSIONE DEI DOCUMENTI E RESPONSABILITA’

PREMESSA

Secondo l’art. 96, comma 1, cpc sussiste responsabilità aggravata:

se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.

La malafede o colpa grave consistono nell’agire o resistere in giudizio con la consapevolezza del proprio torto, ossia abusando del diritto di azione, o per spirito di emulazione o per fini dilatori o con mancanza di diligenza o prudenza nella considerazione sulla fondatezza o meno della propria pretesa o per la valutazione delle conseguenze dei propri atti.

Si tratta di un abuso processuale per aver fatto un uso distorto delle azioni giudiziarie.Si tratta di una responsabilità che si aggrava in quanto, essendo fondata su un illecito, comporta l’obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono dall’aver instaurato un processo immotivato.

I presupposti per ottenere il risarcimento del danno  sono:

– la prova del comportamento illecito del soccombente

– una effettiva perdita patrimoniale e la relativa prova

La responsabilità aggravata può essere riconosciuta solo se richiesta dalla parte e non viene pertanto rilevata d’ufficio dal giudice.

CONSIDERAZIONI

Pensiamo ad una manomissione dei documenti prodotti in giudizio dalla parte che chiede un il risarcimento dei danni e non riesce a fondare la propria pretesa dai documenti in suo possesso, ci troviamo di fronte ad uno dei comportamenti previsti e sanzionati dalla norma sulla responsabilità aggravata?

Si, con questo atteggiamento, infatti, la parte cerca di trarre in inganno il giudice per ottenere un provvedimento favorevole.

Come può difendersi controparte? Con una richiesta di rigetto della domanda della parte che agisce in malafede e la conseguente richiesta di condanna della stessa ai sensi dell’art. 96 cpc.

SENTENZA RILEVANTE

Anche secondo la recente sentenza del Tribunale di Padova n. 267 del 25.01.2016 :

tale scorrettezza processuale va sanzionata e art. 96 cpc, come richiesto anche dalla parte convenuta/opposta, con l’irrogazione di una sanzione pari al 50%  delle spese di lite liquidate non potendo essere consentito alla parte, che non riesce ad avere ragione delle proprie doglianze sulla base dei documenti prodotti, la manomissione degli stessi al fine di ottenere un procedimento giudiziale favorevole.’

Avv. Elisa Bustreo


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