LA PROVA IN GIUDIZIO DEL FONDO PATRIMONIALE

Per la prova in giudizio del fondo patrimoniale serve l’atto matrimoniale recante annotazione

Corte di Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 23955 del 12 ottobre 2017

La Corte di Cassazione, sezione III Civile, con la sent. n. 23955 dispone che:

“L’esibizione in giudizio dell’atto di matrimonio recante l’annotazione non è condizione sostanziale di opponibilità dell’atto ai terzi richiesta dall’art. 162 c.c., ma costituisce necessario adempimento dell’onere processuale della prova in giudizio”.

Il caso:

Due coniugi si opponevano all’esecuzione del creditore procedente, che aveva aggredito degli immobili costituiti in un fondo patrimoniale. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, dato che gli opponenti non avevano dimostrato l’opponibilità ai terzi dell’atto di costituzione in fondo patrimoniale dei cespiti pignorati.

Le convenzioni matrimoniali sono opponibili ai terzi solamente allorché la loro annotazione sia anteriore rispetto alla data di trascrizione del pignoramento, come disposto dal 4 comma dell’art. 162 c.c.

In sede di gravame viene confermata la pronuncia di primo grado e viene ribadita la mancata produzione dell’atto di matrimonio; inoltre si evidenzia l’impossibilità per il giudice d’appello di controllare la fondatezza della deduzione secondo cui il tribunale avrebbe sbagliato nell’affermare che il documento non era stato prodotto in giudizio.

V. anche

Gli appellanti, avevano ritirato il fascicolo di parte all’udienza di precisazione delle conclusioni, omettendo di depositarlo nuovamente.

I giudici di Cassazione ritengono infondata la difesa dei ricorrenti, in riferimento al ritiro del fascicolo di parte, avvenuto ad opera di un collaboratore del loro legale, privo dell’autorizzazione.

Secondo gli Ermellini:

“Quale che fosse l’incarico ricevuto, questi ultimi rispondono dell’operato quantomeno per culpa in eligendo”.

Viene rigettata anche la ricostruzione operata dai ricorrenti secondo cui l’annotazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale in calce all’atto di matrimonio sia di per sé solo una condizione sufficiente alla sua opponibilità.

Si deve precisare che, se sono compresi beni immobili, l’atto costitutivo deve essere trascritto nei registri immobiliari, come disposto dall’art. 2647 c.c.

La sola trascrizione dell’atto de quo non è sufficiente ai fini dell’opponibilità ai terzi, infatti la trascrizione “rimane degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”.

Nel caso in esame, secondo i coniugi, l’articolo 162, comma 4 c.c., non dispone la produzione in giudizio dell’atto di matrimonio ai fini della sua efficacia erga omnes. I giudici di Cassazione affermano che:

“Se è vero che la condizione sostanziale di opponibilità ai terzi dell’avvenuta costituzione del fondo patrimoniale è data dalla annotazione dell’atto costitutivo in calce all’atto di matrimonio, è pur vero che in giudizio occorre fornire la prova dell’adempimento di tale onere”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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