LA PROVA DELL’INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO PERIODICI DA PARTE DELLA BANCA

Due interessanti pronunce in ordine alla contestazione del correntista di non aver ricevuto nel corso del rapporto gli estratti conto periodici da parte della Banca

In merito alle  “Comunicazioni periodiche alla clientela” in ambito bancario l’art. 119 TUB dispone che

“1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”

V. anche

In caso di contestazione da parte del correntista di non aver ricevuto periodicamente gli estratti conto, è sufficiente l’affermazione da parte dell’istituto di credito di aver provveduto all’invio periodico attraverso posta semplice, o deve fornire in sede processuale, elementi probanti più pregnanti, quali ad es. raccomandate?

Una prima interessante pronuncia

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 14887 Anno 2014

Con questa ordinanza la Corte di Cassazione si pronuncia sulla spinosa questione  della prova che deve essere esibita della Banca in ordine all’invio al correntista degli estratti conto periodici nel momento in cui ne venga contestato l’invio e la conseguente ricezione dal Cliente.

V. anche

Gli Ermellini nel caso di specie affermano che

“Il motivo sembra essere fondato solo per quel che concerne la violazione dell’art. 2697 c.c., disciplinante il principio dell’onere della prova, secondo cui
spetti a chi vuole far valere un diritto in giudizio l’onere di provarne i fatti costitutivi. Ebbene tale principio opera anche nel giudizio di cognizione
ordinario eventualmente introdotto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, comportando, per la parte opposta, l’onere di individuare in
giudizio i fatti costitutivi della propria pretesa.
Nel caso in oggetto si osserva in atti che nella fase monitoria la banca […] avesse prodotto l’estratto saldaconto, documentazione avente una valenza probatoria sufficiente, in quella sede, per l’ottenimento del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione successivo, invece, il giudice valutava la produzione del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto emessi
durante il rapporto, documenti contabili, questi ultimi, che costituiscono un elemento più analitico per verificare l’esistenza del credito vantato, poichè
certificano in dettaglio le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo contabile con le condizioni attive e passive praticate dalla
banca al cliente. La valenza probatoria degli estratti conto è indubbiamente più forte rispetto a quella del saldaconto che esprime, invece, il saldo
riassuntivo dei rapporti di conto intercorsi tra la banca e il correntista.
Ebbene, ai fini della prova costitutiva del diritto di credito, oltre alla produzione dei singoli estratti conto analitici la banca avrebbe dovuto fornire
prova anche dell’avvenuta comunicazione, preventivamente al giudizio, dei medesimi all’odierno ricorrente, per porlo nelle condizioni di effettuare, se del
caso, le contestazioni.
AI contrario, sembra evincersi dagli atti che il ricorrente abbia potuto contestare le voci della documentazione contabile solo in sede di giudizio; la Corte d’appello di Bari ha ritenuto si trattasse di attività tardiva (pag. 5 della sentenza d’appello) e, pertanto, nel respingere la relativa eccezione di parte,
ha dichiarato fondata nel merito la domanda creditoria.
L’errore in cui è incorsa la corte territoriale, tradottosi nella violazione dell’art. 2697 c.c., è stato quello di pronunciarsi in accoglimento della
domanda senza disporre di tutti gli elementi costitutivi del credito, che avrebbero dovuto ricomprendere anche la prova della comunicazione degli
estratti conto che spettava alla banca fornire.”

In sostanza quindi, in caso di contestazione, la banca deve provare di aver  periodicamente inviato al correntista gli estratti conto.

Una più recente pronuncia a conferma dello stesso orientamento è la Sentenza della Cote di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1584 Anno 2017 

” […] il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di
riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e tale prestazione, fornita dalla banca, costituisce oggetto di un mandato (Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943; Cass. 15 dicembre 1970, n. 2685; cfr. pure Cass. 10 febbraio 1982, n. 815). Propriamente, infatti, il contratto di conto corrente bancario, o di corrispondenza, ha natura di contratto innominato misto, in cui concorrono gli elementi del mandato (che hanno rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina, come si ricava dal richiamo alle norme sul mandato contenuto nell’art. 1856 c.c. per tutte le operazioni regolate in conto corrente) ed elementi di altri negozi (così Cass. 21 dicembre 1971 n. 3701).
Tanto non basta, tuttavia, a far credere che il rendiconto della banca per l’attività prestata in esecuzione del contratto trovi la sua disciplina nella regola posta dall’art. 1712 c.c.. Vero è invece, che in tema di conto corrente bancario ha fondamento applicativo l’art. 1832 c.c. (cui fa rinvio l’art. 1857 c.c.). E in proposito, questa Corte ha ritenuto, in passato, che proprio alla luce di tale disposizione sia corretto credere che l’invio periodico degli estratti conto esaurisca, in relazione al periodo considerato, l’obbligo della banca di rendere il conto al cliente: con la conseguenza che ove questi abbia approvato, anche tacitamente, l’estratto conto ricevuto, non vi è più titolo per richiedere, in un secondo momento, altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (Cass. 22 maggio 1997, n. 4598, in motivazione). Appare dunque evidente che la banca non possa considerarsi adempiente all’obbligo di rendicontare il cliente sull’andamento del rapporto, ove non consti che abbia trasmesso allo stesso gli estratti conto ad esso relativi.”

Avv. Tania Busetto


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