LA NULLITÀ DELLE CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE VIA PEC

Cartella esattoria notificata via PEC: nulla se priva di firma digitale

La Commissione Tributaria Provinciale, Milano, sezione I, con la sentenza del 3 febbraio 2017, n. 1023 ha dichiarato la nullità della cartella esattoriale notificata via PEC se priva della firma digitale

Nel caso di specie, una società aveva impugnato la cartella di pagamento emessa dall’Ente di riscossione, riguardante le imposte dirette ed indirette, domandandone l’annullamento.

In seguito alla concessione del pagamento rateale delle imposte, dopo il ricevimento di comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate, la società aveva pagato in ritardo di otto giorni la prima rata in scadenza.

Pertanto, la società era decaduta dai benefici della rateizzazione e del pagamento delle sanzioni nella misura ridotta del 30%, e l’ente impositore aveva iscritto a ruolo le somme da versare e le sanzioni ricalcolate nella misura piena, notificando la cartella di pagamento.

La società ricorrente aveva contestato in via pregiudiziale la validità della cartella per la nullità della sua notificazione avvenuta a mezzo di posta elettronica certificata presso il suo indirizzo digitale, in quanto non vi era né l’attestazione della conformità della cartella notificata all’originale, né la mancanza della prova dell’effettiva consegna al destinatario.

In base al secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione delle cartelle di pagamento, avvenuta prima del 1°giugno 2016 era possibile effettuarla con le modalità previste dal D.P.R. n. 68 del 2005, senza l’applicazione dell’art. 149-bis, c.p.c.

L’articolo 149-bis c.p.c. dispone che:

“Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma”.

Il sistema di trasmissione della posta certificata prevede una ricevuta telematica di consegna della comunicazione, ricevuta di consegna del certificatore della PEC inviata all’indirizzo digitale del destinatario, che ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata a.r., indipendentemente dall’effettiva conoscenza da parte del destinatario. L’oggetto della notificazione è il documento informatico, così come disciplinato dall’art. 20, primo comma del D.Lgs. n. 82 del 2005.

Il successivo comma 1-bis prevede che

“l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio-restando fermo quanto disposto dal comma 2”.

Nel caso di specie il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento scelto dall’agente della riscossione è il c.d. “.pdf“.

Quindi si deve accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del .pdf garantisca la conformità del documento informatico notificato all’originale e se sia valida la firma digitale dell’esattoria.

“Sulla base delle norme richiamate ed in particolare degli artt. 20, co. 2 e 71, D.Lgs. n. 82 del 2005, ritiene la Commissione che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato .pdf, senza l’estensione c.d. “.p7m“, non sia valida e di conseguenza renda illegittima l’intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale formato”.

Pertanto, in mancanza dell’estensione, la notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento non è legittima.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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