LA DONNA DI SERVIZIO PUÒ ESSERE LICENZIATA ORALMENTE?

La domanda che ci si pone con la sentenza in commento è se in materia di lavoro domestico sia ammissibile il licenziamento orale.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 23766 del 2018

Nel caso di specie la Corte d’Appello ed il Tribunale di primo grado avevano respinto le doglianze della ricorrente, che chiedeva il risarcimento del danno e la reintegra sul posto di lavoro in seguito al licenziamento avvenuto in maniera orale.

Gli Ermellini, investiti della questione hanno rigettato il ricorso proposto dalla donna ed hanno rammentato che, per quanto riguarda il lavoro domestico, questo è esente dall’applicazione dell’onere della forma scritta, imposto dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966, come novellato dall’art. 2 della legge n. 108 del 1990.

“1 I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, sono soggetti all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all’applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge.”

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L’articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

“1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

2.  Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in talcaso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

3. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.

4.  Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all’articolo 9 si applicano anche ai dirigenti”.

La Corte di Cassazione, quindi, con la sentenza n. 23766 del 2018 ha chiarito che la lavoratrice domestica può essere licenziata anche in forma orale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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