LA CORTE DI CASSAZIONE SI PRONUNCIA SULLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI IN CASO DI ROTTAMAZIONE

Rottamazione e spese processuali

Corte di Cassazione, sentenza n. 10198 del 27 aprile 2018

Il contribuente che rinuncia alla causa in seguito all’adesione alla rottamazione delle cartelle ha diritto alla compensazione delle spese processuali, che pertanto divide con il fisco e non deve sostenere da solo.

Ciò è quanto disposto dagli Ermellini con la sentenza in commento, che ha dato ragione al liquidatore di una s.a.s.

L’articolo 391 c.p.c. dispone che:

“Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con decreto. Il decreto o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. L’ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. La condanna non è pronuncia se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale”.

La norma sostanzialmente dispone che le spese sono a carico di chi abbandona il giudizio. Tuttavia, il Collegio di legittimità dispone che tale norma debba essere coordinata con l’art. 193 del 2016 concernente la rottamazione delle cartelle.

V. anche

In tali ipotesi infatti, non trova applicazione il quarto comma dell’articolo 391 c.p.c., non avendo l’Agenzia delle Entrate o l’Avvocatura dello Stato espressamente accettato la rinuncia al ricorso dei ricorrenti.

Secondo la Corte di Cassazione, la condanna dei ricorrenti alle spese si pone in aperto contrasto con la medesima ratio legis sottesa alla definizione agevolata, laddove si domanda al contribuente una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti si tradurrebbe in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione.

V. anche

Sulla base di tali motivi i giudici hanno sostenuto il nuovo principio di diritto in base al quale

“in tema di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, come modificato nella l. n. 225 del 2016, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente ai sensi del comma 2 della menzionata disposizione costituisce un’eccezione alla previsione di cui all’art. 391, secondo comma c.c., e implica la necessaria compensazione delle spese di lite”.

Il caso aveva ad oggetto una s.a.s. destinataria di una cartella di pagamento delle maggiori imposte, cartella inizialmente impugnata e poi rottamata. Adesso la società ed il fisco divideranno le spese in giudizio.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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