ISCRIZIONE AL MASTER E CLAUSOLE VESSATORIE

Il master deve essere pagato per interoanche se non lo si può più frequentare

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 20422 del 2018

La clausola avente il seguente contenuto:

“l’interruzione a qualsiasi titolo da parte dello studente della frequenza delle lesioni e/o della fruizione delle attività didattiche non solleva dall’obbligo di versare le rimanenti rate”,

ha carattere di clausola vessatoria?

La clausola vessatoria è disciplinata dall’art. 1341 del c.c. che prevede:

“Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.

Nel caso in questione una studentessa si era iscritta ad un master, firmando il relativo contratto, avente come clausola quella sopra riportata, e per cause sopravvenute aveva comunicato alla scuola organizzatrice del Master che non sarebbe più stata in grado di frequentare le lezioni.

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La scuola aveva ottenuto dal Giudice di Pace un’ingiunzione di pagamento per la somma residua.

Quello che ci si chiede è se la clausola in questione abbia natura vessatoria o di clausola penale, dall’importo non eccessivo ma proporzionato al costo che l’alunno avrebbe dovuto corrispondere.

Il Tribunale di Napoli, investito della questione aveva sostenuto che:

“La clausola che impone il pagamento dell’intera annualità per l’ipotesi di un recesso anticipato da parte dell’alunno è riconducibile ad una clausola che limita il libero esercizio del recesso comportante, in ipotesi di recesso, il pagamento di una penale”.

Quindi, secondo il Tribunale, la clausola in questione doveva considerarsi quale clausola penale.

Avverso tale decisione la ragazza aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il Tribunale non aveva qualificato il rapporto in questione come tra professionista e consumatore, e che la clausola in questione doveva ritenersi vessatoria e non penale, vista la sua notevole onerosità.

Gli Ermellini, con la sentenza in commento, hanno tuttavia confermato la decisione del Tribunale, ritenendo la clausola in oggetto come clausola penale e non vessatoria.

Dott.ssa  Benedetta Cacace


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