INFORTUNISTICA E RISARCIMENTO DEL DANNO: TRA VISITA MEDICO LEGALE ED ESAMI STRUMENTALI
In quali casi è sufficiente l’accertamento del medico legale nel caso di un incidente stradale?
Corte di Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 5820 del 2019
In seguito ad un sinistro stradale l’attrice aveva convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di pace sia il conducente dell’altro veicolo che la sua compagnia assicurativa, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non, subiti in seguito al suddetto incidente. Nello specifico l’attore aveva dedotto che la propria autovettura era stata investita da quella del convenuto, in quanto questo aveva omesso di dargli la precedenza.
La compagnia assicuratrice, costituitasi in giudizio aveva rilevato che sulla base della recente normativa, le lesioni di lieve entità non potevano essere risarcite nel caso in cui non fossero state suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.
Il Giudice di Pace, acquisita la documentazione ed esperita la CTU aveva accertato la totale responsabilità per il sinistro stradale in capo al convenuto. Il giudice d’appello dal canto suo invece aveva riconosciuto le maggiori spese mediche sostenute dal ricorrente ma aveva rigettato la sua domanda di ristoro del danno biologico permanente.
L’originario attore aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando che il Tribunale aveva ritenuto che le microlesioni, accertate solamente mediante riscontro clinico, non potessero dare luogo a risarcimento, essendo necessario un accertamento strumentale. Secondo il ricorrente il danno biologico permanente, per lesioni di lieve entità derivante da sinistro stradale, ove accertato in sede di visita medico legale, va risarcito, anche in assenza di esami strumentali.
Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il motivo di ricorso, precisando che la legge n. 27 del 24 marzo 2012, recante
“disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”,
all’articolo 32, commi 3 ter e 3 quater ha introdotto due previsioni che hanno inciso direttamente sui criteri di accertamento del danno alla persona derivato da sinistri stradali e che abbia prodotto postumi permanenti in misura non superiore al 9% della complessiva validità dell’individuo.
Nello specifico il comma 3 ter dell’art. 32 della L. n. 2772017 ha modificato il secondo comma dell’art. 139 del codice delle assicurazioni, aggiungendovi quanto segue:
“in ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento nel danno biologico permanente”.
Invece il comma 3 quater della medesima disposizione prevede che:
“il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.
Tuttavia dobbiamo precisare che l’art. 1 comma 19 della legge 4 agosto 2017 n. 124, ha riscritto il testo dell’art. 139 sopra richiamato, mentre l’art. 1, comma 30 lettera b) della medesima legge ha abrogato il comma 3 quater della l. n. 27/2012. In ogni caso la l. n. 124/2017 è sopravvenuta alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio ma i commi 3 ter e quater si applicano anche ai giudizi in corso.
Dato che il comma 3 ter subordina la risarcibilità ad un “accertamento clinico strumentale obiettivo”, mentre il comma 3 quater subordina la risarcibilità ad un “riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”, tali disposizioni hanno formato oggetto di contrasti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento, non condivisibile perché limita il libero potere di convincimento del giudice, il legislatore con tali norme aveva inteso limitare i mezzi con cui provare il danno alla persona, nel caso in cui questo abbia prodotto esiti micro-permanenti.
Secondo altro orientamento invece le nuove norme avrebbero introdotto una “soglia di risarcibilità”, ossia una franchigia nel caso di danno alla salute causato da sinistri stradali.
Tuttavia nemmeno tale orientamento merita di essere condiviso alla luce della sentenza n. 235/2014 della Corte Costituzionale, che ha stabilito che
“le disposizioni del decreto in esame non attengono alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto”.
Sull’interpretazione da attribuire alle disposizioni sopra richiamate si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18773 del 2016, la quale ha fissato i seguenti principi di diritto:
“i commi 3 ter e 3 quater, dell’art. 32 d.i. 1/2012 sono norme non diverse tra loro, che dettano identici precetti; tutte e due le norme non fanno altro che ribadire il principio già emerso dal diritto vivente, secondo cui il danno biologico è solo quello suscettibile di accertamento medico legale; le due norme vanno dunque intese nel senso che l’accertamento del danno non può che avvenire con i consueti criteri medico legali; tali criteri non sono non gerarchicamente ordinati tra loro, né unilateralmente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis, siccome conducenti ad una obiettività dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi”.
Tale orientamento è stato confermato anche dalla più recente pronuncia della Cassazione, espressa con la sentenza n. 1272 del 2018, con la quale si precisa che:
“l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale”.
Invero, è sempre e solo l’accertamento medico legale a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile.
Il combinato disposto delle due norme in questione porta a concludere che l’intenzione del legislatore sia quella di aver voluto ancorare la liquidazione del danno biologico, sia temporaneo che permanente, in presenza di postumi micro-permanenti o senza postumi, ad un rigoroso riscontro obiettivo in rapporto alla singola patologia.