INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE

Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra

Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, Sezione Unica Civile, sentenza n. 492/2018

I fatti di causa

La vicenda giuridica da cui trae origine la decisione della Corte d’Appello di cui in commento, ha ad oggetto la mancata sottoscrizione del contratto d’acquisto definitivo da parte del compratore.

Nel caso di specie, un uomo aveva adito il Tribunale al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto preliminare stipulato con il futuro acquirente, e la condanna al risarcimento del danno per mancata disponibilità del bene, il rilascio dello stesso e le somme versate a titolo di i.c.i., in quanto questo non aveva adempiuto alla stipulazione del contratto definitivo.

Secondo il convenuto il contratto doveva ritenersi definitivo e non un mero preliminare. Rilevava  inoltre che il bene alienato non era di proprietà dell’attore, avendo solo il diritto di enfiteusi.

Il Tribunale adito aveva qualificato come definitivo il contratto preliminare stipulato dalle parti, ritenendo contrario a buona fede il rifiuto del convenuto alla stipula del contratto definitivo innanzi al notaio, dichiarando pertanto risolto il contratto per inadempimento e condannandolo alla restituzione dei terreni ed al risarcimento dei danni nei riguardi dell’attore.

Avverso tale decisione l’acquirente ha proposto ricorso innanzi alla Corte d’Appello deducendo l’erroneità del convincimento del giudice di primo grado con riferimento alla sussistenza di grave inadempimento per la mancata stipulazione dell’atto pubblico.

La decisione della Corte d’Appello

I giudici di secondo grado, nel condividere la decisione di primo grado hanno evidenziato che:

“In mancanza della trascrizione, tutti gli oneri ed adempimenti di carattere fiscale ricollegabili in vario modo alla proprietà dei fondi rimanevano esclusivamente in capo al venditore; quest’ultimo si trovava a dover rispondere di ogni eventuale obbligazione risarcitoria in una qualsiasi maniera riconnessa alla “formale” persistenza del diritto di proprietà sui fondi stessi ai sensi degli artt. 840 c.c. e 2043 c.c. per opere realizzate su questi ed eventualmente lesive di diritti di terzi, nonché dell’art. 2051 c.c. in ordine ad eventi dannosi addebitabili, ancora in qualsiasi modo, ad omissione di relativa diligente custodia di tali beni, con assolutamente imprevedibili nascita e sviluppi di ogni tipo di controversia in nesso causale con la proprietà dei fondi”.

Quindi, la gravità dell’inadempimento dell’odierno ricorrente si deve collegare al fatto che l’obbligazione posta a suo carico era di notevole importanza per entrambe le parti tanto da ricollegarsi a clausola risolutiva espressa.

Infatti, in base all’art. 1455 c.c.:

“Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”.

In base a quanto sopra enunciato l’appello deve essere rigettato.

Avv. Tania Busetto


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