IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO

La Corte di Cassazione Civile, sez. VI-2, con l’ordinanza n. 6657 del 15 marzo 2017 ha disposto che è improcedibile il ricorso senza conformità della sentenza e della relata notificate via PEC

Non avendo il ricorrente assolto all’onere indicato dall’art. 369 c.p.c, secondo comma n. 2, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha dichiarato improcedibile il ricorso, dato che, nel caso di specie, la copia della sentenza allegata alla produzione del ricorrente, sebbene recasse la relazione di notifica a mezzo PEC, era priva di ogni attestazione di conformità all’originale.

 L’articolo 369, comma 2 n. 2 c.p.c. dispone che:

“Insieme con il ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:

[…] Copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’articolo 362”.

 V. anche

Non avendo il ricorrente assolto all’onere di quanto indicato dalla norma citata, la Corte di Cassazione ritenne di dover dichiarare improcedibile il ricorso in quanto, nel caso in esame, la copia allegata alla produzione del ricorrente, sebbene recasse in calce la relazione di notifica a mezzo PEC, era carente di qualsivoglia attestazione di conformità all’originale.

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 Se è vero che a riguardo del mancato assolvimento dell’onere previsto dall’articolo 369 c.p.c comma 2 n. 2, la Suprema Corte ha avuto un orientamento costante facendo da ciò derivare l’improcedibilità del ricorso, è innegabile però che la decisione in commento, per la prima volta, ha riguardo ad una notifica della sentenza impugnata effettuata non nella maniera tradizionale ma nelle forme della notifica in proprio effettuata tramite PEC ex l. n. 53 del 1994.

Visto che la sentenza è stata notificata tramite PEC, cosa avrebbe dovuto fare il ricorrente per assolvere all’onere richiesto dall’articolo 369, comma 2 n. 2 c.p.c.?

L’articolo 9, comma 1bis della l. n. 53/1994 dispone che: 

“Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogo del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

 il comma successivo stabilisce che:

“In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche procede ai sensi del comma 1-bis”

Nel caso di specie non può essere negata un’interpretazione estensiva dell’articolo 9 comma 1ter l. n. 53/94.

 Dott.ssa Benedetta Cacace


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