IMMISSIONI MOLESTE E RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Risarcibilità del danno non patrimoniale da immissioni moleste

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 23754 del 2018

Nel caso di specie, due proprietarie di due immobili siti all’ultimo piano di un condominio, avevano convenuto in giudizio il proprietario del ristorante situato al piano terra dello stabile, al fine di sentirlo condannare alla rimozione della canna fumaria apposta lungo la facciata dell’edificio, per eliminare i fumi e gli odori prodotto dall’attività di ristorazione.

Il giudice di primo grado, in seguito a CTU aveva disposto la rimozione della canna fumaria e la sua collocazione in altro luogo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di distanze, e aveva condannato il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dei richiedenti.

La vicenda, è arrivata sino in Cassazione e, gli Ermellini hanno rammentato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“L’azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l’accertamento dell’illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse, deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato, sicché in relazione alla domanda risarcitoria egualmente proposta in questa sede, la deduzione della ricorrente non appare idonea ad incidere sulla sua legittimazione passiva”.

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La decisione impugnata applicato in maniera corretta i principi espressi dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20198 del 2016 che in materia di immissione ha affermato che la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art. 6 ter convertito con modifiche dalla L. n. 13 del 2009, al quale non può attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo ritenersi prevalente il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità di vita rispetto alle esigenze di produzione.

La disciplina delle immissioni moleste in “alienum” nei rapporti fra privati va rinvenuta, infatti, nell’art. 844 c.c., alla stregua delle cui disposizioni, quand’anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta.

Recentemente la Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 2611 del 2017, ha disposto, in materia di danno non patrimoniale da immissioni che:

“L’assenza di danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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