IL GENITORE CHE MANTIENE IL FIGLIO DA SOLO ED IL DIRITTO DI REGRESSO

Nel caso in cui un genitore mantenga in toto il figlio ha il diritto di regresso nei confronti dell’altro genitore?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 16404 del 2019

A tale questione ha dato una risposto la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza  n. 16404 del 2019.

La vicenda in questione origina da un procedimento introdotto dalla madre di un minore al fine di sentirsi rimborsare la metà delle spese per il mantenimento del figlio dal padre, finora solamente da essa sostenute.

Il Tribunale di primo grado aveva accolto le doglianze attoree, condannando l’uomo al pagamento di un assegno mensile, qualificato in euro 500,00 mensile, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di istruzione ed infine al pagamento di 60 mila euro a titolo di rimborso spese per il mantenimento arretrato e a titolo di risarcimento dei danni arrecati.

La Corte d’Appello dal canto suo aveva invece accolto parzialmente il gravame proposto dal ricorrente, respingendo la domanda risarcitoria della donna, in quanto la stessa non aveva agito inizialmente quale rappresentante del minore.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione hanno chiarito, in merito al rimborso delle spese di mantenimento del figlio minore, che:

“ove ad esse abbia provveduto integralmente uno soltanto dei suoi genitori, a questi spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto fra condebitori solidali: come si desume, in particolare dall’art. 148 del codice civile, che, prevedendo l’azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire”.

Da quanto appena esposto di evince che il genitore che ha mantenuto in via esclusiva il figlio, sin dalla nascita, ha il diritto al regresso nei confronti dell’altro genitore inadempiente.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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