ASSEGNO DI MANTENIMENTO ED IL TENORE DI VITA

L’assegno di mantenimento non ha più la funzione di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma quella di assicurare al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 16405 del 2019

Il Tribunale di primo grado, pronunciatosi su un giudizio di separazione coniugale, aveva respinto la domanda di addebito presentata dalla moglie nei confronti del marito, come l’imposizione allo stesso di un assegno di mantenimento per 400 euro mensili.

La Corte d’Appello aveva riformato la decisione impugnata, condannando l’ex marito al versamento della somma di euro 170 mensili a titolo di contributo al mantenimento dell’ex moglie, tenuto conto della relativa differenza di capacità reddituale, della breve durata del matrimonio e della convivenza, dell’inesistenza di una condizione di agiatezza ed anzi della difficile condizione economica in cui versa la donna dopo la separazione, che la costringe a vivere con i genitori.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione hanno rammentato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione dell’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà”.

Quindi, in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può basarsi sulla mera violazione dei doveri posta dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo necessario invece accertare se detta violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi matrimoniale.

L’apprezzamento riguardante la responsabilità dei coniugi nel determinarsi dell’intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può pertanto essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua.

L’assegno, nemmeno dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018 non ha più la funzione di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.

Sulla base di quanto appena esposto si evince che la Corte di Cassazione ha applicato i principi stabiliti per l’assegno divorzile, per cui nessuna rilevanza del tenore di vita matrimoniale, anche all’assegno di mantenimento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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