GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Circolazione stradale: ancora sulla guida in stato di ebbrezza

La vicenda giudiziaria

I fatti su cui ha avuto modo di pronunciarsi a Corte si riferiscno alla vicenda di un uomo che in stato di ebbrezza si metteva alla guida della sua auto SUV e circolava durante la notte lungo un’arteria stradale ad alto scorrimento.

L’uomo impugnava la sentenza della Corte di Appello, che confermando la sentenza del G.I.P: del Tribunale, lo riteneva responsabile del  reato all’art. 186 C.d.S., comma 2) lett. b) e comma 2 sexies.

L’impugnazione faceva leva su due motivi:

Il primo

Si lamentava il vizio di motivazione per illogicità e travisamento della prova, in quanto a suo dire la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto ostative alla declaratoria di non punibilità di cui art. 131 bis c.p., le sue condizioni psicofisiche  come indicate dal verbale redatto nell’occasione del controllo da parte della polizia stradale, sul quale gli agenti, al fine di sottoporlo all’alcooltest, annotavano solo la presenza di sintomi quali “alito vinoso” ed “occhi lucidi“. Gli agenti non segnalavano anche difficoltà nell’ espressione verbale, nè equilibrio precario, quindi anche se vi fosse stata alterazione, sarebbe stata comunque lieve o lievissima e quindi compatibile con la particolare tenuità del fatto. Inoltre, la causa di non punibilità non poteva essere esclusa, come invece ritenuto dalla Corte, che anche in questo aveva travisato la prova, dalla tipologia del veicolo condotto.

L’uomo era alla guida di un Suv, il quale, oltre a non essere un mezzo veloce, ingombra come un’automobile familiare e, pertanto, la sua dimensione non può essere considerata un fattore di moltiplicazione del rischio, come affermato dalla decisione impugnata.

Il secondo 

Si lamentava la violazione della legge penale per la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. non ostandovi il titolo del reato, nè il fatto che la punibilità della guida in stato di ebbrezza sia legata ad una soglia al di sopra della quale la condotta assume rilevanza penale, dovendosi ritenere applicabile la causa di non punibilità a qualunque reato. Rileva che nell’occasione non veniva contestata  alcuna altra violazione e che, pertanto, il bene tutelato dalla norma non può dirsi messo effettivamente in pericolo, avendo egli pacificamente guidato alla velocità consentita, con i dispositivi di sicurezza allacciati, senza utilizzare il telefono durante la marcia.

La decisione della Corte

Gli Ermellini rigettano il ricorso e rammentano quanto già statuito dalle SS.UU.

“La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis c.p., in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo.”

“Nondimeno, il Supremo Collegio ha contestualemente chiarito i presupposti di applicabilità della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, affermando che Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo”

Per altro la Corte di Appello ha espressamente affrontato l’onere motivazionale nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità ed ha chiarito che l’esclusione della causa di non punibilità debba essere rinvenuta in una valutazione dei parametri di cui all’art. 133 c.p., fra cui spiccano le modalità dell’azione.

Se l’ora notturna potrebbe essere ritenuta  non astrattamente incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, devono essere valutate anche  le condizioni di tempo e quelle di luogo: la zona di traffico particolarmente intenso e veloce e gli  snodi stradali rappresentano elementi quali moltiplicatori del rischio che la norma violata tende a scongiurare.

In merito all’elemento soggettivo si deve anche notare che al momento in cui l’uomo si metteva alla guida era ben consapevole di avere assunto una quantità di alcool superiore a quella consentita, come infatti ha ammesso nel corso del giudizio di appello, quando riferiva di avere bevuto due birre medie e non una sola.

Pertanto, concludono i giudici

“nessun travisamento della prova rilevabile ictu oculi dalla sentenza impugnata può dirsi realizzato, poichè la decisione, nell’escludere la particolare tenuità del fatto, non ignora alcun elemento probatorio, nè ne altera il contenuto, limitandosi a valutare le prove – ivi compresa la sintomatologia -comunque accompagnata dal superamento della soglia – e l’incidenza sul pericolo del tipo di vettura condotta, in modo difforme da quanto auspicato dal ricorrente, attraverso argomentazioni prive di alcuno dei vizi motivazionali e di coerenza denunciabili in questa sede.”

Avv. Tania Busetto


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