Guida in stato di alterazione: sufficiente il test delle urine

La Corte di Cassazione penale, sezione IV, con la sentenza n. 30237 del 16 giugno 2017 ha dichiarato che è sufficiente il test delle urine per accertare la guida in stato di alterazione.

La Corte di Cassazione penale, sezione IV, con la sentenza n. 30237 del 16 giugno 2017, ha stabilito che è sufficiente il test delle urine per accertare la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti. La decisione, in ogni caso, non nega che il test effettuato su un campione di sangue è sicuramente più attendibile.

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 16/03/2012, la prova dell’assunzione di sostanze in grado di alterare lo stato psicofisico può essere ricavata dall’analisi del materiale biologico in grado di evidenziare gli effetti attuali e non pregressi sul soggetto.

L’articolo 187 del codice della strada dispone che:

“chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. […]”.

Secondo la costante giurisprudenza, lo stato di alterazione può essere provato tramite accertamenti biologici. Questi sono eventualmente posti in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del controllo, non essendo necessario eseguire un’analisi su diversi campioni di liquidi biologici.

Alla luce della decisione della Corte, non si può affermare che, anche se viene svolto solamente l’esame delle urine, i protocolli prevedono che tale esame vada correlato obbligatoriamente all’esame del sangue o della saliva.

Dott.ssa Benedetta Cacace