GENITORI SEPARATI: SULLA DEDUCIBILITA’ DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

La Corte di Cassazione Civile, Sezione V, con la sentenza del 12-07-2018, n. 18392 si è pronunciata sulla deducibilità dell’assegno di mantenimento in caso di separazione dei coniugi

Normativa di riferimento

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
Art. 12. Detrazioni per carichi di famiglia
Art. 13. Altre detrazioni

I fatti di causa

Ad un uomo separato  dalla madre dei suoi figli, alla  quale versava un cospicuo assegno di mantenimento, veniva notificata una cartella di pagamento con la quale era stata recuperata la metà delle detrazioni di imposta per carichi familiari per l’anno 2004.

Da qui la sua impugnazione che veniva respinta nei primi due gradi del giudizio.

Egli deduceva , in particolare, che

“sulla base del provvedimento di separazione con la moglie, era tenuto a corrispondere in via esclusiva l’assegno a favore del coniuge per il mantenimento dei figli e che, di conseguenza, egli solo aveva diritto alla detrazione prevista dalla legge.

L’Agenzia delle Entrate replicava che la detrazione prevista dalla legge prescindeva dall’ammontare della contribuzione e che anche il coniuge separato dell’appellante aveva chiesto di poter godere della metà della detrazione, considerato che il provvedimento del Tribunale poneva a carico di entrambi i genitori l’obbligo di mantenimento dei figli.

La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, motivando che il provvedimento adottato dal Tribunale, che affidava i figli anche alla moglie, determinava un obbligo di mantenimento dei figli a carico di entrambi i coniugi, anche se la moglie dell’appellante non era tenuta al versamento diretto di un assegno per il semplice fatto che i figli erano con lei conviventi.”

L’uomo quindi ricorreva in Cassazione.

Vedi anche

La decisione della Corte

Il ricorso viene accolto.

Dal tenore letterale dell’accordo di separazione si rileva che l’affidamento dei figli veniva attribuito alla madre, la quale doveva provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed alla istruzione, d’intesa per le scelte più rilevanti con il padre. Mentre  il padre si impegnava a versare un importo mensile rivalutabile di Lire 2.800.000, con decorrenza dal marzo 1997, quale “contributo per il mantenimento dei figli”, con la precisazione che “l’assegno è stato determinato essendo la moglie in procinto di impiegarsi con un lavoro retribuito”.

Inoltre le spese medico-sanitarie non coperte dal SSN sono state poste a carico del padre, prevedendo che “quelle di particolare entità (odontoiatriche, ospedaliere, specialistiche, ecc.) sarebbero state sostenute “pariteticamente”.

In pratica, l’accordo di separazione poneva solo a carico del padre l’obbligo di versare un assegno mensile per il mantenimento dei figli, escludendo che l’obbligo di mantenimento “economico” facesse carico anche alla madre, che quindi non vi partecipava nella misura del 50%.

La sentenza va, dunque, cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per il riesame in ordine alla censura accolta, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Tania Busetto


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