GENITORE NON VERSA IL MANTENIMENTO? SONO TENUTI I NONNI?

ANCHE I NONNI POSSONO ESSERE CHIAMATI A MANTENERE IL NIPOTE SE IL GENITORE NON VERSA IL MANTENIMENTO

L’obbligo di versare gli alimenti a carico dei nonni, può scattare se i genitori non vi possono provvedere e la stessa sopravvivenza del nipote sia a rischio.

In ogni caso, l’obbligo di mantenimento del nipotino, deve gravare su tutti i nonni in ragione della loro capacità reddituale ovvero in egual misura e, comunque, deve dapprima essere dimostrato che i genitori del minore non siano in grado di mantenere lo stesso da soli.

Invero, l’intervento dei nonni, ai sensi dell’art. 433 c.c., può essere richiesto solo se entrambi i genitori, e non uno soltanto, sono nell’assoluta incapacità di garantire ai bambini gli alimenti. E, naturalmente, con alimenti si intende solo lo stretto indispensabile per vivere.

Per il nipote infatti il nonno non può essere obbligato al mantenimento, ma solamente agli alimenti, laddove i primi attengono emolumenti necessari a scongiurare una condizione di concreto disagio e rischio di sopravvivenza ed il mantenimento mira a garantire il soddisfacimento di necessità anche non strettamente collegate alla sopravvivenza e può essere riconosciuto solo per i figli.

Come spiega la Cassazione in una recente sentenza (Cass. sent. n. 10419/2018), l’obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli è inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.

Sempre la Cassazione ha altresì specificato (Cass. sent. n. 20509/2010) che se i genitori non sono indigenti, non spetta ai nonni contribuire al mantenimento del nipote al posto del figlio inadempiente.

Un obbligo a carico degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli, scatta non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se e in quanto anche l’altro non abbia mezzi per provvedervi e quindi solo a patto che la stessa sopravvivenza dei nipoti sia a rischio.

Sul punto risulta illuminante la recente ordinanza interlocutoria n. 30368 della I Sezione della Cassazione civile del 17 ottobre 2022.

Nella fattispecie sottesa alla pronuncia in esame, accadeva che il Tribunale, atteso il mancato versamento da parte del padre dell’assegno di mantenimento per il figlio minore, disponeva a carico dei nonni paterni il versamento di una somma. La nonna quindi, in proprio e quale erede del defunto coniuge, proponeva opposizione che però le veniva rigettata anche in secondo grado.

La nonna ricorreva poi alla Corte di Cassazione, denunciando la violazione degli artt. 316 bis e 2697 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti e la violazione dell’art. 148 c.c., (ora art. 316 bis c.c.) e dell’art. 102, poichè la Corte di Appello aveva omesso ogni statuizione sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della nonna materna P.G.

La Suprema Corte, dunque, rilevato che non vi fossero precedenti specifici, decideva di vagliare la questione in pubblica udienza ex art. 375 c.p.c., comma 2.

Gli Ermellini analizzavano puntualmente la fattispecie sottoposta alla loro attenzione, rilevando innanzitutto che la norma di riferimento fosse l’art. 316 bis c.c., per cui quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, poi ricordando che l’orientamento giurisprudenziale formatosi su tale disposizione aveva già chiarito che:

“l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo” (si veda: Cass. 10419/2018, 19015/2011, 20509/2010 e 3402/1995).

Ne consegue che

l’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economico” (Cass. 251/2002).

Dunque, anche se non si configura un rapporto di litisconsorzio necessario di tutti gli ascendenti, comunque questi possono essere chiamati in giudizio per concorrere al mantenimento dei nipoti in caso di accertata impossibilità dei genitori.

Di tal guisa il provvedimento che aveva raggiunto la nonna ricorrente e aveva imposto ai soli nonni paterni il mantenimento del nipote, pur essendo passato in giudicato, è soggetto senz’altro a istanza di revisione per sopravvenuti motivi da parte di tutti gli interessati e, conseguentemente, la Magistratura in prima e seconda istanza, aveva errato nel disattendere la richiesta della nonna paterna di estendere il contributo al mantenimento anche alla nonna materna, per la mancata partecipazione di quest’ultima all’originario giudizio.

Giacché poi la questione veniva ritenuta meritevole di approfondimento, la Suprema Corte concludeva rinviando la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblica udienza.

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Cassazione civile sez. I 17.10.2022 (ud. 04.09.2022 dep. 17.10.2022) n.30368